Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24229 - pubb. 23/09/2020

L'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente per la prima udienza

Cassazione civile, sez. VI, 30 Luglio 2020, n. 16336. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.


Procedimenti d'ingiunzione - Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Formulazione in via gradata di richiesta di autorizzazione ex art. 269 c.p.c. - Conseguenze



Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo. (massima ufficiale)


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