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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24179 - pubb. 16/09/2020.

Nullità dei mutui indicizzati al tasso Euribor


Tribunale di Ancona, 18 Agosto 2020. Est. Vizzari.

Nullità dei mutui indicizzati al tasso Euribor - Indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto - Violazione delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA


Sono nulli i contratti di mutuo con tasso Euribor, per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990). Il parametro EURIBOR richiamato nelle clausole inserite nei contratti di mutuo, per il periodo che va dal 29.09.2005 al 30.05.2008,   è nullo, sia per contrarietà a norme imperative, per essersi realizzata la condotta anticoncorrenziale, come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C (2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT39914.

Tale nullità discende sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo), ex artt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., sia per l’intervenuta violazione – nella applicazione del tasso di interesse così alterato - delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA e per l'effetto occorrerà sostituire il tasso corrispettivo e di mora pattuito nei mutui con il tasso legale ex art. 1284 co. 3^ c.c.

Inoltre, a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all'accordo distorsivo, la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso (avvenuta in forza della relativa clausola contrattuale, come eterointegrata in modo illecito) ha avuto applicazione. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


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