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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24161 - pubb. 11/09/2020.

Il comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può ledere il diritto all’onore ed alla reputazione


Tribunale di Napoli Nord, 30 Luglio 2020. Est. Ucci.

Autorità pubblica – Comunicato stampa – Lesione all’onore e reputazione – Competenza A.G.O. – Sussistenza

Autorità pubblica – Comunicato stampa on-line – Lesione all’immagine e reputazione professionale operatore commerciale – Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Requisiti – Sussistenza


Il mero comunicato stampa di una Autorità pubblica, nella fattispecie l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è riconducibile nell’alveo dei comportamenti posti in essere in assenza di esercizio di potere amministrativo ed a fronte del quale, in astratto, il privato vanta un diritto soggettivo all’onore ed alla reputazione, il cui referente normativo si rinviene nell’art. 2 della Costituzione e la cui violazione è fonte di risarcimento del danno. (Raimondo Iusto) (riproduzione riservata)

Il comunicato stampa oggetto della domanda cautelare atipica appare corretto e legittimo nella parte in cui si limita ad informare sull’avvio dell’attività pre-istruttoria condotta dall’Autorità per accertare l’esistenza di pratiche speculative ma, al contrario, l’accostamento della predetta notizia agli operatori commerciali ivi indicati – tra cui la ricorrente –, in uno al contesto comunicativo appare sostanzialmente immotivato e certamente idoneo a ledere l’immagine e la reputazione della società ricorrente inducendo i consumatori – e non solo – a ritenere che a carico della società ricorrente siano state già accertate o, quantomeno segnalate, pratiche commerciali scorrette (Nella fattispecie il comunicato stampa concerneva la semplice richiesta, durante il lockdown, di informazioni a numerosi operatori della GDO per acquisire dati sull’andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e dei prezzi di acquisto all’ingrosso di generi alimentari di prima necessità al fine di individuare eventuali fenomeni di sfruttamento dell’emergenza sanitaria a base dell’aumento di tali prezzi rispetto a quelli correnti nei mesi precedenti differenziati a livello provinciale: i maggiori aumenti si sarebbero riscontrati in aree non interessate da “zone rosse” o da misure rafforzate di contenimento della mobilità, per cui l’Autorità riteneva di non poter escludere che tali maggiori aumenti potessero esser dovuti anche a fenomeni speculativi). (Raimondo Iusto) (riproduzione riservata)

Quanto al requisito del periculum che la condotta illecita – consistita nella pubblicazione del suddetto comunicato stampa – possa offendere diritti della persona della società ricorrente indubbiamente è difficile, nel caso di specie, ritenere che lo stesso non appaia sussistente in re ipsa attesa la rilevanza del soggetto giuridico quale operatore commerciale, la diffusione del marchio almeno su scala regionale, la circostanza, non contestata dalla resistente, che il comunicato della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stato poi ripreso da diversi organi di informazione che ne hanno aumentato l’efficacia lesiva. Inoltre, deve anche tenersi conto della circostanza che, nel futuro giudizio di merito, la determinazione dei danni effettivamente subiti dalla ricorrente, sia sul piano direttamente patrimoniale che all’immagine e alla propria reputazione, sarebbe oggettivamente complessa e di difficile liquidazione sicché è forte il rischio che la tutela risarcitoria non sia in grado di riparare effettivamente e concretamente i pregiudizi subiti dalla società ricorrente per effetto della condotta illecita sopra descritta. (Raimondo Iusto) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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