Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24084 - pubb. 11/01/2020

Accertamento dello stato di insolvenza può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato

Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 1988, n. 184. Pres. Scanzano. Est. Lupo.


Stato di insolvenza - Accertamento - Opposizione alla dichiarazione di fallimento - Fatti diversi da quelli posti a base della dichiarazione di fallimento - Rilevanza



L'accertamento dello stato di insolvenza, anche in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, pur dovendo essere compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato, purché anteriori alla dichiarazione, anche se successivamente conosciuti e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo, avendo il giudice il potere - dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base degli Atti acquisiti al fascicolo fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15 aprile 1980 R. A. J., in proprio quale amministratore della società p.a. Concessionaria Italiana proponeva opposizione avverso la sentenza del 10 aprile 1980, con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di detta società, su istanza della S.r.l. P.E. - Pubblicazioni Europee.

L'opponente sosteneva che il credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento era contestato e che il credito ingiuntivo emesso per tale credito era stato irritualmente notificato al precedente amministratore, dimissionario sin dal dicembre 1977; deduceva, comunque, che la società fallita non si trovava in stato di insolvenza, in quanto le somme di cui il creditore pretendeva il pagamento erano ancora depositate su conto corrente postale intestato alla società fallita.

Mentre il curatore restava contumace, si costituiva il creditore istante, e cioè la società P.E. - Pubblicazioni Europee, che eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'opponente, del quale risultava incerta la qualifica nella società fallita.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 18 gennaio 1982, affermata la legittimazione attiva dell'opponente, respingeva l'opposizione, osservando che: a) quanto all'esistenza del credito liquidato ed esigibile da parte dell'istante, ogni discussione era superata dal fatto che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società P.E. era divenuto esecutivo il 15 ottobre 1979, dato che la società poi fallita non aveva proposto opposizione e che solo in quella sede avrebbero potuto essere esaminate le pretese irregolarità della notifica; b) quanto al deposito su conto corrente postale di una somma di denaro (di L. 10.682.661) inferiore alla pretesa della P.E. tale somma rappresentava un diritto di credito verso il Ministero e, non poteva essere considerata un mezzo liquido con il quale soddisfare le obbligazioni scadute.

Proposto appello dall'opponente J. e costituitesi in giudizio sia la società P.E. che la curatela fallimentare, la Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 22 dicembre 1983, rilevava, quanto al motivo che il decreto ingiuntivo non era passato in giudicato a causa della sua irrituale notifica, che la nomina del nuovo amministratore non era stata depositata presso la cancelleria delle società commerciali del Tribunale di Roma, onde ritualmente il decreto ingiuntivo era stato notificato al precedente amministratore della società, presso il domicilio dello stesso, essendo risultata impossibile la notifica presso la sede sociale. Quanto alla somma depositata sul conto corrente postale, la Corte di Appello osservava che, anche a considerare tale somma nella piena disponibilità della società fallita, risultava dal fascicolo di insinuazione tardiva, di un credito della S.r.l. Editoriale Octopus per L. 12.603.092, importo che la somma depositata non era sufficiente a coprire; lo stesso appellante aveva infatti ammesso che la società fallita non aveva altra disponibilità liquida.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano lo J. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

 

Motivi della decisione

1. - Tutti e tre i motivi del ricorso per cassazione concernono la sussistenza, nella società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, dello stato di insolvenza: i primi due motivi attengono al diritto di credito vantato nell'istanza di fallimento del creditore, il terzo motivo riguarda un credito ammesso a seguito di dichiarazione tardiva. Il ricorrente ha contestato che esistesse lo stato di insolvenza, muovendo varie eccezioni in ordine al primo credito e negando che in questo giudizio possa assumere rilievo il secondo credito.

Rispetto alla contestazione dello stato di insolvenza - che è l'oggetto unico della presente opposizione a dichiarazione di fallimento - assumono priorità logica le questioni, proposte con il terzo motivo di ricorso, sulla rilevanza in questo giudizio del credito ammesso al passivo tardivamente.

2. - Con le due censure contenute nel terzo motivo, il ricorrente, lamentando genericamente "violazione di norme di diritto", deduce che: a) la eccezione relativa all'ammissione (tardiva) di un secondo credito (oltre quello fatto valere nel ricorso per la dichiarazione di fallimento) è stata proposta dalla curatela fallimentare solo nella comparsa conclusione del giudizio di appello, onde non poteva essere presa in considerazione dalla Corte; b) le circostanze sopravvenute alla proposizione della opposizione alla dichiarazione di fallimento non possono influenzare il giudizio su tale opposizione, e quindi non sono idonee ad incidere sullo stato di insolvenza.

Ambedue le censure sono infondate.

In ordine alla censura sub a), è sufficiente richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce materia sottratta alla disponibilità della parti, il giudizio di opposizione ha carattere officioso ed il giudice ha il potere-dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base di ogni atto acquisito al fascicolo fallimentare (v., da ultimo, Cass. 28 giugno 1985 n. 3877; 7 giugno 1985 n. 3398). Le critiche che parte della dottrina ha mosso a tale orientamento giurisprudenziale - fondate essenzialmente sulla esigenza di rispetto del contraddittorio - non sembrano applicabili alle risultanze dello stato passivo, che si formano nel contraddittorio delle parti e sono perciò conosciute anche se i relativi atti non sono acquisiti formalmente al fascicolo del giudizio di opposizione: e di fronte ad elementi di cui l'interessato conosce l'esistenza e la possibilità che il giudice di merito li utilizzi - anche d'ufficio - ai fini della decisione, è onere suo svolgere dinanzi allo stesso giudice le proprie difese.

In ordine alla censura sub b), va premesso che l'accertamento sullo stato di insolvenza, anche in sede di opposizione, va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento (Cass. 7 ottobre 1980 n. 5377). Peraltro il giudizio di opposizione può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla dichiarazione, anche se solo successivamente conosciuti. In particolare, la sussistenza dell'insolvenza può essere dello stato passivo (Cass. 18 giugno 1980 n. 3856).

L'ammissione di un credito nel passivo della società fallita prova che esso era anteriore alla dichiarazione di fallimento, onde la sentenza impugnata lo ha correttamente considerato come elemento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza negato dall'opposizione. Nella specie, del resto, non sono contestate nè l'esistenza del credito ammesso, nè la conoscenza che lo J. ne aveva, nè la rilevanza di esso come elemento espressivo dello stato di insolvenza, limitandosi, a questo riguardo, il ricorso ad ipotizzare la possibilità che esso - in mancanza del fallimento - sarebbe stato "sistemato": ciò che, all'evidenza, è privo di rilevanza, perchè alla stregua di una tale generica possibilità il presupposto obiettivo del fallimento sarebbe difficilmente configurabile. La questione comunque attiene al merito, ed il ricorrente avrebbe dovuto proporla nella relativa competente sede, salvo poi, eventualmente, a dedurre come motivo di cassazione di diritto o vizi di motivazione in ordine alla valutazione compiuta dal giudice di merito.

3. - Come si è detto in precedenza, i primi due motivi del ricorso concernono il diritto di credito fatto valere nella istanza della società "P.E. - Pubblicazioni Europee di Milano" per la dichiarazione di fallimento.

Con questi motivi il ricorrente ha dedotto l'inesistenza del credito della detta società, nonostante che per essa fosse stato emesso decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione. Questo decreto ingiuntivo - secondo il ricorrente - sarebbe stato notificato in modo nullo (primo motivo e prima censura del secondo motivo). Il creditore, inoltre, avrebbe dovuto iniziare l'esecuzione del decreto prima di proporre istanza di fallimento (seconda censura del secondo motivo).

Il ricorrente non ha interessa a fare valere le censure contenute nei primi due motivi del ricorso. La sentenza impugnata ha, invero, accertato che lo stato di insolvenza della società fallita doveva ritenersi sussistente anche sulla base del solo credito ammesso tardivamente, il cui ammontare è superiore alla somma depositata sul conto corrente postale e costituente la sola diponibilità liquida della società fallita. Poiché su questi accertamenti di fatto non vi è stata contestazione (come dinanzi si è chiarito) da parte del ricorrente, deve oramai ritenersi ferma la sussistenza dello stato di insolvenza anche a prescindere dal credito della società controparte nel presente giudizio.

Pertanto, anche se fossero fondate le censure mosse dal ricorrente nei confronti della ritenuta sussistenza di detto decreto, non verrebbe meno lo stato di insolvenza che la presente opposizione intende negare. Ed invero, anche se fosse accertato il difetto della qualità di creditore nella società che ha chiesto il fallimento, non ne potrebbe derivare l'accoglimento della opposizione proposta dallo J., una volta che, nel corso di detto giudizio, risulti comunque sussistente lo stato di insolvenza dell'imprenditore fallito.

In conclusione, i primi due motivi di ricorso sono inammissibili ed il terzo infondato, onde il ricorso va respinto.

Poiché nessuno dei resistenti ha svolto attività difensiva, alla soccombenza del ricorrente non consegue sua condanna alle spese di questo grado del giudizio.

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso a Roma il 19 giugno 1987.