Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24006 - pubb. 11/01/2020

L'attività imprenditoriale, individuale e societaria, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, può ritenersi iniziata prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa

Cassazione civile, sez. I, 10 Settembre 1974, n. 2460. Pres. Icardi. Est. Novelli.


Attività - Inizio - Determinazione - Criteri



L'attività imprenditoriale, individuale e societaria, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, può ritenersi iniziata prima che si siano instaurati rapporti con i terzi destinatari del prodotto dell'impresa, allorche l'attività medesima si estrinsechi in Atti economici preparatori che permettano di individuare l'oggetto ed il carattere commerciale di essa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato