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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23948 - pubb. 28/07/2020.

Se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione del concordato preventivo, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori


Cassazione civile, sez. VI, 22 Giugno 2020. Pres. Scaldaferri. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo omologato - Successiva dichiarazione di fallimento - Azione di risoluzione o di annullamento del concordato - Carenza - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento


In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile. (massima ufficiale)

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