Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2374 - pubb. 28/09/2010

Revocatoria nei confronti del subacquirente e qualificazione dell'azione

Tribunale Piacenza, 09 Settembre 2010. Est. Picciau.


Fallimento – Azione revocatoria nei confronti del subacquirente – Facoltà del giudice di qualificare l'azione come revocatoria ordinaria – Esclusione. (28/09/2010)



Il curatore può agire in revocatoria nei confronti del subacquirente esclusivamente con la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66, legge fallimentare e 2901, codice civile e, ove l’azione proposta sia stata espressamente qualificata come revocatoria fallimentare ex art. 67, legge fallimentare, il giudice non può, ritenendone sussistenti i presupposti, qualificarla come revocatoria ordinaria. (Nella fattispecie il curatore aveva agito con la revocatoria fallimentare sia nei confronti dell’avente causa dal fallito che del sub acquirente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale