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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23714 - pubb. 11/06/2020.

Efficacia della dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro


Tribunale di Ravenna, 12 Marzo 2020. Est. Farolfi.

Circolazione stradale - Constatazione amichevole del sinistro - Dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno - Libero apprezzamento del giudice


La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l’ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato. Tale conclusione vale anche nei confronti della compagnia assicuratrice dello stesso danneggiato, nei cui confronti quest’ultimo abbia esercitato la c.d. azione diretta.
Risulta inammissibile una modificazione della dinamica esposta nell’atto introduttivo, al fine di renderla ex post maggiormente compatibile con i dati emersi nel giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

FATTO E DIRITTO

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. B. Herny ha evocato in giudizio G. s.p.a. al fine di essere risarcito dei danni alla persona subiti relativamente ad un sinistro verificatosi il 16/10/2012, allorchè stava percorrendo con l’autovettura Mercedes tg. _______ la via Viazza di Sotto alle ore 21.00 circa, quando era stato inopinatamente urtato da una vettura Volksawagen tg. ________ condotta da tal E. F. che impegnava la strada senza osservare un cartello di STOP. La convenuta negava il risarcimento e l’attore indicava i postumi permanenti subiti nella misura del 12% di danno biologico.

Si è costituita la compagnia assicuratrice ribadendo le proprie contestazioni sull’an debeatur e rilevando che, nonostante le persone coinvolte avessero sottoscritto l’apposito CID, la dinamica del sinistro presentava diverse anomalie e inoltre nessuna autorità era stata chiamata sul luogo del sinistro nonostante la gravità dei danni riferiti. In ogni caso la convenuta ha eccepito l’operatività dell’artt. 2054 c.c. e contestato il quantum debeatur, rilevando altresì che l’attore, per la tipologia di ferite riportate, in ogni caso non poteva indossare le cinture di sicurezza.

La causa è stata assegnata allo scrivente magistrato ed è stata infine trattenuta in decisione da questo Giudice all’udienza del 20/11/2019, con la seguente istruttoria: a) ordine ex art. 210 c.p.c. alla convenuta di produzione del proprio dossier peritale ed ammissione di CTU cinematico-ricostruttiva (giuramento del CTU J. M. di Cesena all’udienza del 18/04/2018 ed elaborato dep. il 18/09/2018); b) CTU medico legale (giuramento del CTU F. V. all’ud. del 19/10/2018 e deposito del suo elaborato in data 13/03/2019 seguito da elaborato contenente chiarimenti del 18/07/2019).

Previo decorso dei termini per comparse conclusionali e repliche, la causa viene decisa come segue.

 

2.

La domanda attorea proposta deve essere respinta, alla luce delle seguenti considerazioni.

Ai fini della decisione della causa si deve iniziare con il ricordare come nel giudizio non sia stato escusso alcun teste in ordine alla dinamica del sinistro. Sul punto vi è unicamente il modulo di constatazione amichevole firmato dal sig. B. e dal sig. E. F. in data 16/10/2012 da cui si evince che questo secondo avrebbe impegnato la via percorsa dall’attore senza rispettare lo stop e, urtatolo lateralmente avrebbe determinato lo sbandamento della Mercedes attorea ed il suo urto, dopo una serie di sbandamenti, a sinistra, destra e poi ancora verso sinistra (cfr. doc. 1).

Come è noto il modulo CID non ha efficacia confessoria nei confronti dei soggetti terzi, come l’odierna convenuta compagnia assicuratrice, ma ha un valore indiziario sottoposto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Sul punto, fra le molte decisioni, si può ricordare: “Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 18 l. n. 990 del 1969 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 144 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209), la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l’ha resa, a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato” (Cass. 20/06/2014, n.14092).

Si reputa che tale conclusione valga, a maggior ragione, rispetto alla compagnia assicuratrice dello stesso danneggiato, nei cui confronti quest’ultimo abbia esercitato la c.d. azione diretta.

Tale valore indiziario non trova tuttavia nella causa alcun ulteriore elemento istruttorio o indiziario concordante o idoneo a suffragare tale modulo.

Nessun teste presente ai fatti è stato escusso, come già avvertito. Nessun verbale di intervento di una qualche autorità chiamata sul luogo del sinistro è stato prodotto, anzi appare di fatto pacifico che nessun intervento fu richiesto nonostante l’attore abbia esposto lesioni certamente serie: “pluricontusioni con trauma cranico e frattura delle ossa nasali”.

La CTU cinematico-ricostruttiva, ancora, non ha individuato un punto d’urto esatto e, dopo aver evidenziato in termini esclusivamente teorici la traiettoria seguita dalle vetture sulla scorta di quanto riferito dall’attore (vds. fig. 8 a p. 11 dell’elaborato) ha concluso che la prima parte della traiettoria può sembrare “sufficientemente plausibile …mentre risulta più improbabile la seconda deviazione verso sinistra dalla Mercedes ed il successivo urto contro il guard rail sul lato sinistro della carreggiata, considerato il breve spezio percorso dal veicolo fra i due presunti impatti”.

Conclusioni quindi che appaiono del tutto ipotetiche, considerato che ad esempio, i danni alla vettura potrebbero anche essere compatibili con uno sbandamento autonomo della vettura attorea. Si consideri, infatti, che a p. 8 il CTU ammette espressamente che “non sono disponibili immagini fotografiche dell’autoveicolo” presunto investitore. Inoltre, sempre a p. 8 il CTU scrive che “l’ubicazione del luogo del sinistro non risulta del tutto chiara” e che anzi l’unica ipotesi ritenuta compatibile è che l’attore stesse percorrendo altra via (Via Argine Sinistro Montone) e non la Via Viazza di Sotto, come invece esposto nell’atto di citazione.

Lo stesso CTU evidenzia altresì, ancora a p. 8, che nel modulo CID vi è un refuso sulla posizione indicata come punto d’urto con una X e la dicitura al punto 11 “muso destro”.

Troppe divergenze, insomma, che rendono le valutazioni del CTU meramente ipotetiche quanto alla compatibilità (si noti solo di una parte della traiettoria) che, allo stesso tempo, evidenzia l’implausibilità della seconda parte della traiettoria esposta dall’attore e le discrepanze dallo stesso fornite.

Si noti inoltre come inammissibile risulta, per costante giurisprudenza, una eventuale modificazione della dinamica esposta nell’atto introduttivo, al fine di renderla maggiormente compatibile con i dati emersi nel giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2009, n.7540).

Il certificato di pronto soccorso, ancora, pur collocandosi nella stessa giornata e indicando quale dinamica riferita ai sanitari “incidente stradale” conferma che l’attore si recò presso il presidio ospedaliero di Ravenna “da solo” nonostante un trauma cranico-facciale che avrebbe consigliato o la richiesta di intervento sul luogo del sinistro o, quantomeno, che l’investitore lo accompagnasse al fine di accertarsi che giungesse sano e salvo al pronto soccorso.

Resta pertanto una vicenda dubbia, nella quale non può escludersi che che il sig. B. abbia effettivamente subito un sinistro stradale in data 16/10/2012, ma con una dinamica che resta obiettivamente oscura, così come non chiarito con sufficiente valore probatorio appare il coinvolgimento della Volkswagen presunta investitrice da parte di uno sconosciuto E. F. che non risulta essere mai stato escusso. In ogni caso, anche quanto affermato in termini di plausibilità ipotetica riguarda una dinamica diversa da quella esposta in atto di citazione (certamente diversa la via percorsa dall’attore ed implausibile tutta la seconda parte della traiettoria del mezzo).

In definitiva, pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento a cagione dell’insufficiente quadro probatorio fornito a supporto della stessa.

Le ragioni della decisione consigliano la compensazione delle spese legali, mentre gravano in via definitiva sull’attore tutte le spese delle CTU espletate in corso di causa.


P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2361/2017, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

rigetta ogni domanda proposta nel presente giudizio dal sig. Benini Henry;

compensa le spese di lite, mentre le spese delle CTU espletate in corso di causa gravano, in via definitiva, sulla parte attrice.

Ravenna, 12 marzo 2020

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi