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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23708 - pubb. 10/06/2020.

Deroga alla competenza territoriale e prevalenza del c.d. foro del consumatore


Tribunale di Ravenna, 24 Gennaio 2020. Est. Farolfi.

Deroga della competenza territoriale – Clausole vessatorie – prevalenza del c.d. foro del consumatore


E’ vessatoria la clausola di deroga della competenza territoriale, anche se indichi uno dei fori legali previsti dall’art. 20 c.p.c., che risulti apposta su di un modulo prestampato, ciò che esclude qualunque specifica ed individualizzata contrattazione sul punto, dovendo invece ritenersi prevalente il c.d. foro del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005 che rappresenta un foro funzionale ed esclusivo.

La richiesta di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno proposta in correlazione con la domanda di risoluzione per inadempimento deve essere respinta, laddove non emergano motivi per affermare la gravità dall’altrui inadempimento e, quindi, per poter pronunciare la risoluzione del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

N. R.G. 2891/2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2891/2018 promossa da:

GIORGIO A.), con il patrocinio dell’avv. *

ATTORE

Contro

B. L. GROUP SRL (C.F.), con il patrocinio dell’avv. * del Foro di Lucca

CONVENUTA

 

Oggetto: Vendita di cose mobili

 

*****

CONCLUSIONI

Come da verbale di causa in data 18/09/2019 da intendersi in questa sede richiamate.

 

FATTO E DIRITTO

1.

Il sig. A. Giorgio ha evocato in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la concessionaria B. L. Group s.r.l. chiedendo accertarsi la gravità del vizio concernente la vettura Mercedes C 230 tg. _______ in quanto di origine furtiva e, per l’effetto, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento del contratto di acquisto del veicolo con conseguente immediata restituzione al sig. A. del prezzo versato e risarcimento del danno da mancato uso del mezzo sino alla giudiziale risoluzione invocata.

Si è costituita la convenuta eccependo pregiudizialmente la nullità della procura ad litem avversaria e l’incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Lucca, nonché chiedendo il rigetto dell’avversa domanda.

Alla prima udienza il giudice ha sentito oralmente il ricorrente ed ha quindi disposto il mutamento del rito.

Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, incombente svolto all’udienza del 18/09/2019.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

 

3.

Infondata è in primo luogo l’eccezione di nullità della procura rilasciata in calce all’atto introduttivo dal ricorrente.

La procura infatti reca la firma leggibile del sig. A. ed è all’uopo debitamente autenticata dall’Avv. Nicola M. E’ ben vero che la stessa non reca nel testo una indicazione dell’oggetto della lite, ma lo stesso ben può individuarsi per relationem attraverso il rinvio alla procura in calce contenuto nell’epigrafe del ricorso introduttuivo; inoltre la procura alla lite risulta inscindibilmente collegata al contenuto dell’atto attraverso la formazione e la firma digitale dell’intero atto (vedasi sottoscrizione con Arubapec apposta proprio sulla procura che in tal modo “chiude” unificandolo l’atto precedente) che è a sua volta unitariamente inviato a questo ufficio tramite PCT. Non vi sono quindi dubbi sul rilascio della procura e sulla corrispondenza della stessa rispetto all’atto giudiziario che la precede ed a cui risulta inscindibilmente collegata in calce.

Pure infondata, inoltre, risulta l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla convenuta se si considera che la clausola di deroga risulta apposta su di un modulo prestampato, ciò che esclude qualunque specifica ed individualizzata contrattazione sul punto, dovendo invece ritenersi prevalente il c.d. foro del consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005 che, secondo l’univoca giurisprudenza di legittimità e di merito, rappresenta un foro funzionale ed esclusivo. Per la inderogabilità del foro del consumatore, persino rispetto a quella dell’opposizione ad ingiunzione fiscale, cfr. per tutte Cass. 28/05/2019, n.14475.

Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, si rinvia a Tribunale Milano sez. VI, 18/02/2019, n.1529 (il cui dictum si condivide), secondo cui “il foro del consumatore è esclusivo e speciale, sicché la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio eletto del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., è presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla. Si aggiunga che la disciplina di tutela del Codice del Consumo può essere validamente derogata dalle parti soltanto con clausole oggetto di idonea trattativa, caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività, con la precisazione che incombe sul professionista il relativo onere probatorio e la mera approvazione per iscritto della clausola derogatoria del foro del consumatore è inidonea ai fini della prova positiva della trattativa”.

 

4.

Passando al merito si deve invece rilevare la totale infondatezza della domanda attorea.

Il sig. A. ha infatti acquistato dalla convenuta l’autovettura usata Mercedes nell’aprile del 2018 ed ha affermato di aver scoperto che l’auto risultava rubata solo alla fine di maggio.

La convenuta ha dimostrato documentalmente di aver acquistato l’autovettura all’asta – ossia attraverso un modo di acquisto della proprietà per definizione certo e liberatorio di ogni gravame precedente (cfr. doc. 2, 3 e 4). E’altresì emerso che la denuncia di furto fu sporta dal soggetto cui l’autovettura de qua era stata legittimamente pignorata, tanto è vero che la convenuta  immediatamente cooperò con l’attore al fine di acquisire contezza dell’avvenuta archiviazione della predetta falsa denuncia, ciò che è avvenuto sin dal 16 agosto 2018 (cfr. doc. 6).

Ogni eventuale doglianza dell’attore doveva quindi, al più, essere rivolta nei confronti del falso denunciante, sig. H. Ralf Bruno essendo la sua condotta tale da escludere qualunque nesso causale fra gli ipotetici danni lamentati dall’attore e la garanzia spettante al venditore.

Ma vi è un’altra ragione in diritto che preclude – anche a prescindere da quanto appena rilevato - l’accoglimento della domanda attorea.

Infatti, il sig. A. nel corso della prima udienza, tenutasi il 23/11/2018 ha confermato di essere giunto in tribunale con l’autovettura, che quindi era perfettamente marciante. Inoltre, come già detto, sin dal precedente agosto, al più, ogni questione sulla infondatezza della denuncia di furto era già stata risolta.

L’attore ha chiesto accertarsi la risoluzione contrattuale per grave inadempimento e le conseguenti condanne restitutorie e di risarcimento. Ne deriva – all’evidenza – che in assenza di grave inadempimento imputabile alla venditrice così come si rinviene alla luce di quanto precede, non solo la richiesta di risoluzione appare infondata, ma deve essere respinta anche la richiesta di rimborso del prezzo e di condanna al risarcimento di danni che – per come formulata - presuppone logicamente e giuridicamente tale risoluzione per gravità dell’inadempimento. In assenza della quale, pertanto, anche la richiesta risarcitoria (peraltro fondata su capitoli di prova del tutto generici o valutativi e quindi inammissibili) non può trovare accoglimento.

Sul punto si rinvia a quanto condivisibilmente statuito da Cassazione civile sez. VI, 13/07/2018, n.18578, secondo cui “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima "causa petendi" della domanda di risoluzione”.

La domanda attorea deve essere, in definitiva, respinta.

Le ragioni della decisione giustificano ila parziale compensazione delle spese di lite (nella misura di un terzo), mentre i residui due terzi gravano sull’attore soccombente. Liquidazione in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 2891/2018, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

Accertata la propria competenza, rigetta ogni domanda svolta dal sig. A. Giorgio che, conseguentemente, condanna a rifondere a parte convenuta i due terzi delle spese di lite, che liquida in misura già compensata nel residuo terzo, nella somma di Euro 3.223,33# oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 24 gennaio 2020

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi