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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23700 - pubb. 09/06/2020.

Tardività del disconoscimento non effettuato in altro processo tra le stesse parti


Tribunale di Ravenna, 15 Gennaio 2020. Est. Farolfi.

Processo civile – Disconoscimento – Tardività – Omesso disconoscimento in altro processo tra le stesse parti


Va dichiarata la tardività, e quindi l’inammissibilità, del disconoscimento operato in udienza posto che in altro giudizio fra le medesime parti e relativo allo stesso credito (nella specie una opposizione a precetto), a fronte della produzione degli stessi documenti, analogo disconoscimento non era stato avanzato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

N. R.G. 1621/2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2019 promossa da:

COSTRUZIONI A. SAS DI N. V. E C. (C.F._________) e V. N. (C.F.________), con il patrocinio dell’avv. R. MICHELE

OPPONENTI


Contro

REMO B. SRL UNIPERSONALE (C.F. 02330210390), con il patrocinio dell’avv. B. DAVIDE

OPPOSTA

 

Oggetto: Vendita di cose mobili

 

CONCLUSIONI

Come da verbale d’udienza in data 15/01/2020  da far parte del presente provvedimento


FATTO E DIRITTO

Con l’atto di citazione in opposizione notificato il 10/05/2019 la società ingiunta COSTRUZIONI A. s.a.s. ed il suo socio illimitatamente responsabile N. V. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2019 – con il quale la Remo B. s.r.l. unipersonale le aveva intimato il pagamento immediato della somma di Euro 19.947,74 quale corrispettivo di merci - lamentando di non aver mai commissionato l’acquisto delle stesse.

Poiché in sede di costituzione l’opposta ha prodotto tutti i documenti di trasporto relativi alle merci indicate nelle fatture azionate in via monitoria, all’udienza del 22/11/2019 l’opponente ha altresì disconosciuto la sottoscrizione del destinatario su detti documenti.

Entrambe le eccezioni appaiono manifestamente inammissibili (la seconda) od infondate (la prima).

Iniziando in ordine logico giuridico dal disconoscimento, se ne deve immediatamente rilevare la tardività e, quindi, la sua inammissibilità.

Parte opposta ha infatti dimostrato di aver depositato i medesimi documenti di trasporto nell’ambito di un parallelo procedimento di opposizione a precetto nel quale tale disconoscimento non è stato invece svolto, discutendosi piuttosto in detta sede dell’ambito di operatività dell’art. 2304 c.c.

Si è affermato che “il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c., costituisce una decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto né in modo esplicito né desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale: ne consegue che esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. 27/03/2006,  n. 6968);

Ora, nel caso di specie, l’opposta ha immediatamente contestato la validità ed efficacia del disconoscimento operato in udienza posto che in altro giudizio fra le medesime parti, relativo allo stesso credito, a fronte della produzione degli stessi documenti analogo disconoscimento non è stato avanzato.

Del resto, del tutto condivisibilmente, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che il riconoscimento tacito – tale da precludere un successivo disconoscimento – possa avvenire anche in sede stragiudiziale. Secondo Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22460, infatti: “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”.

Una volta affermata la piena efficacia dei predetti documenti di trasporto si deve osservare che la loro valenza probatoria non solo contrasta l’eccezione di mancato ordinativo delle merci (giacchè comunque il rapporto di compravendita potrebbe comunque ritenersi concluso per facta concludentia), ma è destinato a saldarsi con il doc. 3 prodotto dall’opposta. Con tale missiva, infatti, diretta anche alla Remo B., la società opponente comunicava la propria messa in liquidazione ed offriva un pagamento a saldo e stralcio da definire in seguito in favore dei propri creditori, fra cui appunto l’odierna opposta. Si tratta di una confessione stragiudiziale sull’esistenza del rapporto debito/credito – come evidenziato dalla più recente Cassazione – e in ogni caso di un’ammissione che è destinata a saldarsi, come anticipato, con il valore probatorio dei documenti di trasporto. Per il resto l’opposizione svolta in questa sede appare del tutto generica (una volta sgombrato il campo dal tardivo disconoscimento di cui si è detto).

In definitiva il credito dell’ingiungente può ritenersi dimostrato, dovendosi pertanto rigettare l’opposizione svolta e confermare definitivamente il decreto ingiuntivo già immediatamente reso esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1621/2019, rigetta l’opposizione svolta e conferma il decreto ingiuntivo n. 295/2019 ottenuto da Remo B. s.r.l. unipersonale, già esecutivo;

condanna gli opponenti, in via solidale, a rifondere all’opposta le spese del giudizio, che liquida in Euro 4.835# oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

Ravenna, 15 gennaio 2020

Il Giudice

dott. Alessandro Farolfi