Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23670 - pubb. 03/06/2020

Preconcordato: natura e funzione

Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 2020, n. 7117. Pres. Didone. Est. Pazzi.


Preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. - Natura - Funzione - Documentazione della domanda - Diritto dell'imprenditore al termine per la presentazione - Sussistenza - Limiti



Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi della medesima norma, imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6 (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero delle istanze dallo stesso presentate) in un termine, concesso dal Tribunale, cui l'imprenditore ha diritto a meno che il Tribunale non rilevi "aliunde", fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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