Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23653 - pubb. 29/05/2020

Le spese dell'esecuzione forzata sono irripetibili dal creditore

Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2020, n. 1004. Pres. Frasca. Est. Tatangelo.


Esecuzione forzata - Spese dell'esecuzione liquidate e rimaste insoddisfatte - Conseguenze - Irripetibilità - Fondamento



In tema di esecuzione forzata, il provvedimento di liquidazione delle relative spese adottato dal giudice implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo nel quale è stato adottato, sicché le suddette spese, se e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore. (massima ufficiale)


 


RILEVATO

che:

A.B. ha agito in giudizio nei confronti di Unicredit S.p.A. per ottenere il rimborso della somma (di Euro 185,50) pagata per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della seconda.

La domanda è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione.

Ricorre il D.M., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso Unicredit S.p.A..

E' stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato. E' stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

 

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Con il secondo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Con il terzo motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 13 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Con il quarto motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". Con il quinto motivo si denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". I motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente il tribunale, in primo luogo, si sarebbe pronunciato su una questione (sussistenza del diritto del creditore procedente al rimborso, nei confronti del debitore ese-cutato, dell'imposta di registro pagata in relazione all'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati) estranea al thema decidendum (che era limitato alla individuazione del soggetto obbligato al rimborso). Avrebbe comunque erroneamente negato l'obbligo della società debitrice esecutata di rimborsargli l'importo pagato per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione, anche per avere erroneamente ritenuto che detto importo rientra tra le spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c..

Orbene, in primo luogo va rilevato che l'esposizione sommaria dei fatti di causa risulta carente e quindi non può ritenersi soddisfatto il requisito di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, anche perchè non vengono chiaramente e specificamente richiamati il contenuto dell'ordinanza di assegnazione oggetto di causa, quello della domanda proposta, quello della sentenza di primo grado, quello del gravame avanzato avverso quest'ultima (lo stesso contenuto della decisione impugnata non risulta in effetti correttamente riportato nel ricorso).

In ogni caso, si tratta di una controversia che ha oggetto identico ad altre - riguardanti il medesimo ricorrente - in ordine alle quali questa Corte si è già pronunciata, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018), poi confermata da una successiva ordinanza di questa Sesta Sezione.

Come già statuito nei precedenti richiamati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29855 del 20/11/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019, che non risultano massimate), ai quali si intende dare pieno seguito (anche perchè il ricorso non contiene argomentazioni idonee ad indurre alcuna rimeditazione sul punto), ed ai quali la decisione impugnata risulta in diritto sostanzialmente conforme, le censure avanzate dal ricorrente risultano in parte manifestamente infondate ed in parte inammissibili, anche con le eventuali precisazioni ed integrazioni che seguono.

E' invero pacifico (la circostanza emerge, quanto meno implicitamente, dalla sentenza impugnata, non è smentita nel ricorso ed è espressamente confermata anche nel controricorso) che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal D.M. nei confronti di un suo debitore (nella specie, Unicredit S.p.A., per quanto è dato comprendere dagli atti) abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo (nella specie, Poste Italiane S.p.A., per quanto è dato comprendere dagli atti).

In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c., ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).

E' del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso), come del resto in qualche modo riconosce lo stesso ricorrente.

Nè nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un ulteriore profilo di inammissibilità, anche ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) viene chiarito (e tanto meno viene documentato) se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l'importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata, come già sottolineato), ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris (per quanto sia opportuno precisare che, anche in tale ultima ipotesi, andrebbe comunque applicato il principio di diritto, di recente ribadito da questa Corte, anche in questo caso con pronuncia di espresso valore nomofilattico emessa nell'ambito del già citato cd. "progetto esecuzioni" della Terza Sezione Civile, secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 - 01).

Possono quindi essere in proposito formulati i seguenti principi di diritto: "laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricom-preso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva";

"il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore".

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

 

P.Q.M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;

- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020.