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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23559 - pubb. 06/05/2020.

Domanda di insinuazione al privilegio formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo


Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2019. Pres. Genovese. Est. Mercolino.

Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie


Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente – dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) – la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.). (massima ufficiale)

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