Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23541 - pubb. 30/04/2020

La presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2019, n. 16116. Pres. Didone. Est. Di Marzio.


Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Criterio - Sede effettiva - Nozione - Fattispecie



In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. (Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove). (massima ufficiale)


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