Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2354/2010p - pubb. 01/07/2007

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Appello Torino, 14 Luglio 2010, n. 0. .


Concordato preventivo – Contenuto della relazione del professionista – Fattibilità del piano – Ambito ed estensione del giudizio del tribunale. (07/09/2010)



Nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, il giudizio del tribunale deve mirare ad un temperamento di opposte esigenze in quanto inteso, da un lato, a non frustrare l’esplicarsi di una libera dinamica economica attraverso la soluzione giudizialmente concordata del dissesto e, dall'altro lato, ad impedire, sulla base di un'attestazione seria ed affidabile che la legge espressamente prescrive, il passaggio alla fase della votazione e della formazione del consenso di proposte prive di quei requisiti di serietà e di fattibilità. In quest'ottica, assume rilievo determinante la relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, dovendo detta attestazione contenere un vaglio tale da poter essere successivamente verificato e da poter giustificare un'eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista. L'analisi del professionista deve, infatti, presentare quale requisito minimo oggetto del giudizio di ammissibilità la analitica esplicitazione dei controlli contabili effettuati, dei criteri utilizzati, delle ragioni per cui, al motivato vaglio tecnico proprio della scienza aziendale di cui l'esperto e istituzionale conoscitore, i dati possono essere ritenuti ragionevolmente verificati. In ordine al requisito di fattibilità, la circostanza che il giudizio su di esso abbia indefettibilmente natura prognostica non esclude che l'analisi del professionista debba essere ancorata all'esposizione di una serie di elementi di fatto, di natura contabile, economica e finanziaria, idonei a fondare un giudizio, se non di sicura, almeno di probabile realizzabilità del piano e dei suoi risultati in termini di soddisfacimento dei creditori. La valutazione giudiziale di ammissibilità del concordato non deve quindi estendersi ad una approfondita disamina della fondatezza delle valutazioni espresse dall'esperto, ma può e deve consistere in una sorta di giudizio sul giudizio, che tende non già a ripercorrere criticamente gli stessi accertamenti e valutazioni ma a verificare se il percorso critico valutativo sia stato effettuato e congruamente motivato, in modo da consentire l'assunzione di responsabilità di cui si è detto. (Nel caso di specie, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno ritenuto che la proposta di concordato non fosse ammissibile in quanto mancava nella relazione del professionista una vera e propria attestazione di veridicità dei dati aziendali - intesa quale attestazione di effettiva e verificata corrispondenza tra di elementi contabili esposti dalla società debitrice della proposta e la realtà attuale – ed anche perchè la relazione in questione conteneva riserve tali da mettere in dubbio la realizzabilità del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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