Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2348/2010p - pubb. 01/07/2007

.

Tribunale Udine, 06 Marzo 2010, n. 0. .


Concordato preventivo – Crediti funzionali allo svolgimento della procedura – Fallimento – Riconoscimento normativo del presupposto della continuità delle procedure – Stato di insolvenza – Mero stato di crisi – Irrilevanza. (07/09/2010)



L’art. 111, secondo comma, nel momento in cui considera come prededucibili nel successivo fallimento tutti gli oneri insorti nel concordato preventivo, purché funzionali allo svolgimento della procedura e agli interessi della massa dei creditori, riconosce implicitamente il presupposto della continuità delle procedure e della loro sostanziale unicità a prescindere dall’esistenza dello stato di insolvenza o del mero stato di crisi, una volta che  il tribunale abbia accertato l’effettiva insolvenza dell’imprenditore. (gc) (riproduzione riservata)