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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23460 - pubb. 07/04/2020.

Ai fini della determinazione dello spazio individuale in cella collettiva sono vincolanti i criteri fissati dalla Grande Camera di Strasburgo


Tribunale di Alessandria, 07 Marzo 2020. Est. Vignera.

Ordinamento penitenziario - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Spazio individuale in cella collettiva - Criteri di calcolo - Grande camera - Rilevanza - Interpretazione attuale della Corte di Cassazione - Irrilevanza (Cost., art. 101; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, artt. 3, 53; l. 4 agosto 1955, n. 848, ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, art. 1; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35-ter)


Poiché l’art. 35-ter, comma 1, O.P. ha operato un “rinvio formale” all’interpretazione data dalla giurisprudenza europea all’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, tale interpretazione una volta consolidatasi costituisce un elemento integrativo del testo normativo ed è, pertanto, vincolante per i giudici italiani.

Ai fini della determinazione dello spazio individuale in cella collettiva sono vincolanti i criteri fissati dalla Grande Camera di Strasburgo, in base ai quali il calcolo della superficie disponibile non deve comprendere quella del bagno interno, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili: ivi compresi (e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di cassazione italiana) gli arredi “fissi” e i letti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il Magistrato di sorveglianza

a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione del decreto emesso da questo Ufficio ex art. 666, comma 2, c.p.p. in data 22 ottobre 2018 e a scioglimento della riserva posta all’esito dell’udienza del 7 marzo 2020 fissata ex art. 35-bis, comma 1, O.P., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo proposto ai sensi dell’art. art. 35-ter O.P.

DA

O. S., nato in XXXX il XXXX, attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Alessandria, difeso dall’Avv. S. F. del Foro di Torino (di fiducia).

 

1. - Con atto pervenuto il 4 ottobre 2018 il detenuto O. S., dopo avere richiamato la giurisprudenza [interna e (parte di) quella europea] sull’art. 3 della Convenzione EDU e sullo spazio minimo individuale in cella collettiva, lamentava condizioni di vita penitenziaria asseritamente inumane e degradanti in relazione ai seguenti periodi di carcerazione:

- dal 3 ottobre 2007 al 5 marzo 2008, espiato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;

- dal 25 giugno 2008 al 25 novembre 2009, espiato presso la Casa circondariale di Pavia;

-          dal 2 dicembre 2011 al 30 novembre 2014, espiato presso la Casa di reclusione di Alessandria (esclusi, peraltro, i seguenti periodi intermedi espiati presso altro Istituto: dal 10 maggio 2012 al 10 agosto 2012, dal 24 maggio 2013 al 24 giugno 2013 e dal 5 luglio 2013 al 9 settembre 2013).

Tali condizioni sarebbero derivate:

-          dalle ridotte dimensioni della cella, non assicuranti – a suo dire – lo spazio minimo di 3 mq. per ciascuno degli occupanti;

-          dalla mancanza nel bagno interno di acqua calda, bidet e doccia.

Chiedeva, pertanto, la riduzione della pena nella misura prevista dall’art. 35-ter, comma 1, O.P.

A seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione del decreto emesso da questo Ufficio ex art. 666, comma 2, c.p.p. il 22 ottobre 2018, veniva fissata l’odierna udienza, previa acquisizione di informazioni presso le Direzioni della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, della Casa circondariale di Pavia e della Casa di reclusione di Alessandria.

 

2.1 - Va osservato preliminarmente che:

-          in base alle vincolanti indicazioni della sentenza della Grande Camera del 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia ( ), nel calcolo dei 3 mq. di spazio per detenuto “la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari. Al contrario, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”;

-          tale principio è stato recentemente ribadito con la sentenza della Corte EDU del 3 dicembre 2019, Petrescu c. Portogallo ( );

-          in subiecta materia la giurisprudenza europea e, quindi, a fortiori quella del suo organo “apicale” (la Grande Camera, per l’appunto: v. artt. 27, 30, 31 e 43 della Convenzione EDU) prevale su quella interna perché in base all’art. 35-ter, comma 1, O.P. il rimedio risarcitorio ivi previsto è azionabile solo in presenza di “condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali … come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”;

-          da quest’ultima espressione si desume che l’art. 35-ter O.P. ha operato in argomento un vero e proprio “rinvio formale” alla giurisprudenza europea, la quale costituisce un elemento integrativo del testo normativo ed è, pertanto, vincolante per i giudici.

Quest’ultimo punto merita più approfondite riflessioni.

 

2.2 - Com’è noto, il “rinvio formale” (o “mobile” o “non recettizio” o “alla fonte”) si verifica quando una disposizione dell’ordinamento interno (statale) non disciplina direttamente una determinata materia, ma richiama al riguardo (non una specifica norma di un ordinamento esterno, ma) la regolamentazione prodotta dalla fonte di un altro ordinamento: di guisa che quella materia resterà regolata dalle norme materiali generate dalla fonte esterna richiamata.

Attraverso questo meccanismo, quindi, entra automaticamente a far parte dell’ordinamento interno [non una specifica norma dell’ordinamento esterno, anche se successivamente abrogata (come avviene, invece, nel c.d. “rinvio fisso” o “materiale” o “recettizio” o “alla norma”), ma] la disposizione in quel momento in vigore nell’ordinamento esterno, dovendosi tener conto di tutti i mutamenti in esso prodottisi.

Orbene!

In virtù del “rinvio formale” alla giurisprudenza europea operato dall’art. 35-ter, comma 1, O.P.:

-          l’art. 3 della Convenzione EDU va applicato nel nostro ordinamento così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo;

-          la giurisprudenza europea sull’art. 3 cit. costituisce la fonte di norme materiali destinate ad operare pure nel nostro ordinamento interno;

-          avendo efficacia anche nell’ordinamento italiano, tali norme (prodotte dalla giurisprudenza europea) sono vincolanti per i giudici nazionali, i quali ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cost. “sono soggetti … alla legge” (e ad essa soltanto): vincolanti, dunque, sia per i giudici di merito sia per quelli di legittimità (Corte di cassazione);

-          l’interpretazione della giurisprudenza europea in tema di “spazio minimo individuale in cella collettiva” è attualmente quella (surricordata) data con la sentenza della Grande Camera del 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, e dalla successiva, conforme e recente decisione della Corte EDU del 3 dicembre 2019, Petrescu c. Portogallo.

 

2.3 - Anche in mancanza del suindicato “rinvio formale” operato dall’art. 35-ter, comma 1, O.P., del resto, il carattere vincolante (per i giudici italiani) dell’interpretazione fornita da codeste pronunce della Grande Camera e della Corte EDU dovrebbe essere affermato pure alla stregua di Corte cost., sentenza 26 marzo 2015 n. 49.

Quest’ultima, infatti, [pur nell’ottica di un “ridimensionamento” (rispetto alla giurisprudenza costituzionale precedente) del ruolo svolto dalla giurisprudenza europea nel diritto interno italiano] ha affermato che:

-          “è solo un ‘diritto consolidato’, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo”;

-          ai fini dell’affermazione di un “diritto consolidato” generato dalla giurisprudenza europea assume una speciale rilevanza la pronuncia resa su una questione di principio dalla Grande Camera [“La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell’ambito di quest’ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case-law»” che «normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (così le spiegazioni all’art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l’art. 28 della CEDU)” ( ).

E nella materia in esame alla suindicata sentenza della Grande Camera (già di per sé costituente in via eccezionale “giurisprudenza consolidata”) ha fatto recentemente seguito quella della Corte EDU del 3 dicembre 2019, Petrescu c. Portogallo: di guisa che trattasi di diritto “più che consolidato”.

 

2.4 - Va precisato, infine, che un “primato” della giurisprudenza interna su quella europea nella materia in questione non potrebbe essere affermato con l’invocare la c.d. clausola di salvaguardia ex art. 53 della Convenzione EDU, secondo cui “nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi” ( ).

A parte quanto si dirà nella parte conclusiva del presente paragrafo [sulla “legge” (“law”) specificamente esistente e rilevante nel nostro ordinamento in subiecta materia], si osserva che, pur ammettendo che per “law” della Parte contraente (idonea a prevedere tutele “superiori o aggiuntive” rispetto a quelle contemplate dalla Convenzione) la norma abbia inteso richiamare non solo il “diritto giurisprudenziale” dei Paesi di common law (dove anche la giurisprudenza costituisce notoriamente fonte del diritto), ma pure quello dei Paesi di civil law ( ); pur ammettendo ciò – si stava dicendo –, mancherebbero in ogni caso le condizioni per potere affermare l’esistenza nella materia in discorso di un “diritto consolidato” generato dalla nostra giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti:

-          non esistono in argomento (sullo spazio minimo individuale in cella collettiva e sui relativi criteri di calcolo) pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione;

-          le pronunce delle Sezioni semplici non forniscono indicazioni univoche e/o coerenti: come è agevole constatare esaminando – per esempio – le decisioni della Suprema Corte sulla rilevanza o meno dei letti nel calcolo dello “spazio minimo utile”, le quali: talvolta escludono dal calcolo solo i letti a castello; talvolta escludono pure i letti singoli; e talvolta escludono pure e solo i letti singoli diversi da quello occupato dal reclamante; e non comprendendosi, peraltro, a quest’ultimo proposito perché debba essere incluso nel calcolo dello “spazio utile” solo il letto singolo occupato dal reclamante e non, invece, pure il letto a castello occupato dal reclamante (quanto meno, quando si tratta di letto a castello con due posti), atteso che pure esso (al pari del letto singolo) “è utilizzabile anche per sedervi, per leggere, per appoggiarvi oggetti ecc.” [(ricomprendendo nell’ecc., per esempio, “per riposare, per conversare con il compagno di camera, per guardare la tv eventualmente in dotazione alla cella”) come ha scritto l’estensore di Cass. pen., Sez. I, sentenza 11 gennaio 2019 n. 1269, Sacco, per giustificare l’inclusione nello “spazio utile” (soltanto) del letto singolo occupato dal reclamante].

Il che rende superflua l’ulteriore considerazione che restano forti dubbi (anche alla stregua dell’art. 101, comma 2, Cost.) sull’ammissibilità nel nostro ordinamento di un “diritto” (cogente) di formazione giurisprudenziale.

Tali dubbi, peraltro, restano definitivamente dissipati alla stregua di Corte cost., sentenza 12 ottobre 2012 n. 230, nella cui motivazione sta icasticamente scritto quanto segue: “L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite ‘aspira’ indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma … si tratta di connotati solo ‘tendenziali’, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente ‘persuasivo’. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle Sezioni singole, come in più occasioni è infatti accaduto … Questa Corte ha comunque rimarcato che, pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del «diritto vivente», il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l’obbligo di uniformarsi ad esso (sentenza n. 91 del 2004)]”.

Nel nostro sistema costituzionale, dunque, – piaccia o non piaccia – nessuna efficacia “cogente” può riconoscersi alla giurisprudenza di legittimità: neanche a quella delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

In ogni caso e conclusivamente, poi, si sottolinea l’irrilevanza in subiecta materia della giurisprudenza interna italiana ai sensi e per gli effetti ex art. 53 della Convenzione EDU.

Tale irrilevanza deriva dal fatto che la “law” della Parte contraente ivi divisata è in codesta materia costituita per l’Italia specificamente ed esclusivamente dall’art. 35-ter O.P. come “integrato” dalla giurisprudenza europea (in virtù del “rinvio formale” nello stesso contenuto): con esclusione, quindi, di un’altra “law” di origine giurisprudenziale (di un “diritto giurisprudenziale”, per l’appunto) in “concorrenza” e/o addirittura in contrasto con la prima (la “law” di origine legislativa).

 

2.5 - Prima di considerare esaurita questa “premessa giuridica” è opportuno prevenire una facile obiezione: quella concretantesi nell’affermare che, pur ammettendosi il “valore normativo” della giurisprudenza europea in virtù del predetto “rinvio formale” operato dall’art. 35-ter O.P., ciò non preclude alla giurisprudenza interna di interpretarla: al pari di qualunque altro atto normativo.

Trattasi di affermazione sicuramente corretta.

Sennonchè, alla stregua di quanto precisato da Corte cost. n. 230 del 2012:

-          l’interpretazione della giurisprudenza europea data dalla giurisprudenza interna non sarebbe comunque vincolante neanche se provenisse dalla Corte di cassazione (“la decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione”);

-          il “tasso di rispettabilità” della giurisprudenza di legittimità è direttamente proporzionale al “tasso di persuasività” della sua interpretazione (“L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite ‘aspira’ indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma … si tratta di connotati solo ‘tendenziali’, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente ‘persuasivo’ ”).

Orbene!

Nella fattispecie codesto “tasso di persuasività” è nullo: come si passa a dimostrare.

 

2.6 - Il primo (e sino ad oggi unico, essendosi le pronunce successive “passivamente” adeguate ad esso) tentativo di interpretazione della surricordata sentenza della Grande Camera è stato fatto da Cass. pen. Sez. I, sentenza 9 settembre 2016 n. 52819, Sciuto, Rv. 268231 [depositata il 13 dicembre 2016 ( )], nella cui motivazione sta testualmente scritto quanto segue:

“Da ciò deriva, in rapporto alle coordinate interpretative necessarie ad orientare il giudizio di rinvio, la necessità di affermare il seguente principio di diritto: ‘per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto’ ” [ergo, al netto non solo del bagno interno, ma pure degli arredi fissi e del letto ( )].

“Tale principio, peraltro, appare conforme alla stessa evoluzione della giurisprudenza CEDU, ferma restando la necessità di tener conto del fatto che con la decisione emessa in data 20 ottobre 2016 la Grande Camera ha convalidato l'opzione interpretativa, circa le conseguenze della disponibilità di uno spazio minimo inferiore ai 3 mq., seguita nell'arresto Mursic contro Croazia del 12 marzo 2015 (forte presunzione di trattamento degradante, compensabile con la brevità della permanenza in tale condizione, l'esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, l'esistenza di adeguata offerta di attività esterne alla cella, le buone condizioni complessive dell'istituto e l'assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti).

In effetti, quanto alle modalità di computo dello spazio minimo in cella collettiva, la decisione emessa dalla Grande Camera, non esprime una posizione specifica sul tema del letto ma al contempo afferma con chiarezza che per tale va inteso lo spazio in cui il soggetto detenuto abbia la possibilità di muoversi, all'interno della cella.

In particolare, nell'esporre le considerazioni sul tema ai paragrafi 109 e seguenti la Grande Camera ha affermato che: “Infine, la Corte ritiene importante spiegare con maggiore precisione il metodo che applica ai fini del suo esame ai sensi dell’art. 3 per calcolare la superficie minima dello spazio personale da assegnare a un detenuto ospitato in una cella collettiva. Essa ritiene, in base al metodo CPT, che in questo calcolo, la superficie totale della cellula non debba includere quella dei servizi igienici ... Invece, il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili” (calcolo, quindi, al netto del bagno e al lordo dei mobili) “… L’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella (vedi, ad esempio, Ananyev et al., supra, 147-148, e Vladimir Belyayev, supra, 34)” ( ).

In buona sostanza, quindi, secondo Cass. 52819/2016 la Grande Camera:

- ha espressamente affermato che il calcolo della superficie minima da assegnare a un detenuto ospitato in una cella collettiva “non deve includere quella dei servizi igienici”;

- ha espressamente affermato che il calcolo di quella superficie deve, invece, “includere lo spazio occupato dai mobili”;

- scrivendo che deve essere comunque assicurata ai detenuti “la possibilità di muoversi normalmente nella cella”, avrebbe implicitamente affermato altresì che quel calcolo non deve includere la superficie del c.d. mobilio fisso e dei letti.

Così ragionando, tuttavia, la Cassazione ha operato una vera e propria interpretazione “alla rovescia” ( ) o “alla Procuste” della decisione della Grande Camera: anzichè verificare l’esattezza della propria conclusione (sulla detraibilità della superficie del mobilio fisso e del letto) alla luce del significato “effettivo” di quella decisione, invero, la Corte romana ha “stirato con la forza” una parte del contenuto della sentenza dei Giudici alsaziani per renderla coerente con la sua conclusione.

Come rilevato da attenti commentatori ( ), più esattamente, la Suprema Corte si è limitata a prendere in considerazione una singola proposizione della decisione dei Giudici europei (“L’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella”), ma estrapolandola dal contesto complessivo della decisione stessa.

In particolare, la Corte di cassazione ha totalmente omesso di considerare non solo il modo in cui la Grande Camera ha concretamente applicato i criteri da essa indicati (v. infra, punto 2.8), ma anche il “caso Ananyev” (ai parr. 147-148) e il “caso Belyayev” (al par. 34), che invece erano stati espressamente richiamati dalla stessa Grande Camera a chiusura della “proposizione finale” (isolatamente) considerata dalla Cassazione: omissione non certo veniale perché quei casi erano stati esemplificativamente additati dalla Grande Camera proprio ai fini di una corretta interpretazione di quella sua “proposizione finale”.

Pertanto, per interpretare esattamente la sentenza della Grande Camera bisogna “ripartire” dalla vicenda che la ha occasionato: il c.d. “caso Mursic”.

 

2.7 - Con la sentenza 12 marzo 2015, Mursic c. Croazia ( ), la prima sezione della Corte EDU aveva ritenuto non violato l’art. 3 della Convenzione, sebbene il ricorrente avesse avuto a sua disposizione per 50 giorni una superficie inferiore a 3 mq.

Nell’occasione la Corte aveva calcolato lo spazio detentivo pro capite al lordo sia dei servizi sanitari sia dei mobili (includendo, cioè nel calcolo non solo i mobili, ma pure il servizio sanitario).

Per addivenire alla sua conclusione (circa la mancata configurazione nella fattispecie di una violazione dell’art. 3 della Convenzione) la Corte aveva ripreso i criteri già usati nella summenzionata sentenza-pilota “Ananyev e altri c. Russia” (c.d. “Ananyev test”), la mancanza di uno dei quali ingenera una “forte presunzione” di violazione dell’art. 3 della Convenzione e costituiti dai seguenti tre parametri: 1) ogni persona detenuta deve avere nella cella un posto individuale per dormire; 2) la persona stessa deve poter disporre di almeno 3 mq.; 3) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere alle persone ristrette di muoversi liberamente tra gli arredi.

Sebbene nella fattispecie non fosse “soddisfatto” il parametro sub 2) (avendo il Mursic fruito di una superficie inferiore a 3 mq.), la Corte aveva ritenuto che la “forte presunzione” di violazione fosse vinta in considerazione dello scarto minimo rispetto alla soglia di 3 mq. (in alcuni periodi 0,20 mq. e in altri 0,14 mq. in meno), della occasionalità e non consecutività del periodo trascorso in tale spazio (periodo complessivamente pari a giorni 50, di cui solo 27 consecutivi), della presenza di un letto per dormire, della possibilità di muoversi liberamente tra gli arredi, della possibilità di trascorrere almeno 3 ore al giorno al di fuori della cella e della sistemazione in una struttura detentiva adeguata.

Il “soccombente” Mursic a questo punto chiedeva e otteneva il rinvio alla Grande Camera, la quale ha definito la vicenda con la sentenza suindicata, stabilendo che:

-          agli effetti ex art. 3 della Convenzione, la superficie minima per le celle a più posti è di 3 mq. pro capite (parr. 109-110);

-          nel calcolare tale superficie va detratta quella dei servizi igienici (a differenza di quanto aveva affermato la Corte in “primo grado”), ma non va detratta quella dei mobili (tout court) (par. 114);

-          “l’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella (vedi, ad esempio, Ananyev et al., sopra, 147-148, e Vladimir Belyayev, supra, 34)” (par. 114) ( ).

Nei paragrafi successivi, poi, la sentenza stessa ha individuato i criteri in base ai quali va comunque esclusa la violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, pur in presenza di una superficie inferiore ai 3 mq. pro capite (c.d. fattori compensativi); e quelli in base ai quali va, di contro, affermata una violazione dello stesso art. 3 in presenza di una superficie compresa tra 3 e 4 mq. (le “mauvaises conditions matérielles de détention”, riassunte ai parr. 136 e ss.).

Orbene!

Come già detto, secondo la Corte di cassazione con la predetta sentenza la Grande Camera, pur avendo espressamente affermato che il calcolo dello “spazio minimo individuale in cella collettiva” deve essere fatto al lordo dei mobili (senza detrarre, cioè, dalla superficie complessiva della cella quella occupata dal mobilio), avrebbe nondimeno implicitamente postulato la necessità di detrarre la superficie degli arredi “fissi” e del letto: e ciò con la “proposizione finale”, secondo cui “l’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella”.

Trattasi di conclusione a dir poco affrettata, che (come ha stigmatizzato parte della dottrina) ha “deformato” l’insegnamento della Grande Camera e attribuito una “logica bizzarra” ai 17 Giudici alsaziani: i quali (in base al ragionamento della Cassazione) avrebbero espresso un principio (quello sulla non detraibilità dei mobili tout court) per smentirlo nella proposizione immediatamente seguente.

Ad una ben diversa conclusione la Corte di cassazione sarebbe pervenuta, invece, se avesse letto quella proposizione (“l’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella”) in connessione con gli espressi richiami dei precedenti giurisprudenziali additati esemplificativamente dalla stessa Grande Camera a chiusura e complemento di quella sua proposizione, dove sta scritto: “vedi, ad esempio, Ananyev et al., sopra, 147-148, e Vladimir Belyayev, supra, 34”.

Ed invero:

-          se avesse “visto” Corte EDU, 10 gennaio 2012, Ananyev e al. c. Russia ( ), la Cassazione non avrebbe potuto fare a meno di rilevare che al paragrafo 148 (quello richiamato dalla Grande Camera) la Corte europea si era espressa in questi termini: “(a) ogni detenuto deve disporre di un posto letto individuale nella cella; (b) ogni detenuto deve disporre di almeno tre metri quadri di superficie; e (c) la superficie totale della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli elementi del mobilio. L'assenza di qualcuno degli elementi di cui sopra crea di per sé una forte presunzione che le condizioni di detenzione costituissero un trattamento degradante e fossero in violazione dell'articolo 3” ( );

-          e se avesse “visto” Corte EDU, sentenza 17 ottobre 2013, Belayeyv c. Russia ( ), la Cassazione avrebbe certamente constatato che al paragrafo 34 (quello richiamato dalla Grande Camera) la Corte europea aveva scritto quanto segue: “La Corte rileva inoltre che è pacifico tra le parti che costantemente al ricorrente è stato fornito un letto individuale e praticamente ha sempre avuto la possibilità di stare all’aperto per almeno un’ora al giorno. Né ha allegato di non essere stato in grado di muoversi liberamente all’interno della cella” ( ).

Se avesse “visto” i richiami (“vedi, ad esempio, Ananyev et al., sopra, 147-148, e Vladimir Belyayev, supra, 34”) fatti dalla Grande Camera nell’enunciare il criterio “l’importante è determinare se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella”, quindi, la Cassazione ne avrebbe dovuto trarre questa unica e logica conseguenza: l’indicazione di quel criterio non poteva avere l’assurdo significato di smentire l’altro criterio enunciato nella frase immediatamente precedente (“il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili” tout cort), ma serviva a fissare un parametro valutativo autonomo (rispetto a quello espresso sùbito prima) e costituito dalla possibilità per i detenuti di “muoversi liberamente tra gli elementi del mobilio”.

Il valore “autonomo” di quest’ultimo criterio emerge chiaramente se si considera che in taluni Paesi i detenuti, pur disponendo di cella con superficie sufficiente, non possono liberamente muoversi all’interno della stessa o per la sua conformazione anomala (talvolta simile a un breve corridoio) oppure per la presenza al suo interno di arredi [anche “amovibili” (“non fissi”), ma] sovrabbondanti e sproporzionati rispetto alle dimensioni della camera detentiva ( ).

 

2.8 - L’assoluta infondatezza dell’interpretazione data dalla Cassazione alla sentenza dell’Alto Consesso alsaziano (interpretazione così sintetizzabile: “il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, ma, dovendo essere assicurata la libertà di movimento, non deve includere lo spazio occupato dagli arredi fissi e dal letto”), infine, trova sperimentale conferma nella stessa sentenza della Grande Camera: nel modo, cioè, in cui quest’ultima ha concretamente applicato i criteri suindicati al caso sottoposto al suo esame. Ed anche in ciò la Cassazione ha “peccato per omissione”, avendo completamente trascurato di considerare la pronuncia dei Giudici di Strasburgo in parte qua.

Per accertare la sussistenza o meno della violazione (dell’art. 3 della Convenzione EDU) dedotta dal Mursic, più esattamente, la Grande Camera si è basata sulla tabella di cui al paragrafo 17, da cui risulta che il calcolo dello “spazio disponibile” è stato effettuato senza scomputare lo spazio occupato dai mobili (recte, senza scomputare alcun elemento del mobilio: né “fisso” né “amovibile” né letti); ma (a differenza di quanto fatto dalla Corte EDU in “primo grado”) detraendo solo la superficie del bagno ( ).

Nella “premessa” alla tabella in questione, inoltre, la Grande Camera ha rilevato espressamente quanto segue: “Le misurazioni delle celle indicano la loro dimensione complessiva (come fornita dal governo) e con la detrazione della struttura sanitaria interna (basata sulla metodologia enunciata al successivo paragrafo 114)” ( ). Come si vede, nessun riferimento, invece, viene fatto alle misurazioni dei mobili: né di quelli “fissi” né di quelli “amovibili” né dei letti.

Conclusivamente:

-          l’interpretazione della sentenza della Grande Camera fornita da Cass. pen. Sez. I, sentenza 9 settembre 2016 n. 52819, Sciuto non soddisfa da alcun punto di vista: né metodologico [perché si fonda su una frase (“il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili”) letta in modo totalmente avulso dal contesto complessivo della motivazione] né logico (perché attribuisce a quella frase un significato (escludere dal calcolo la superficie occupata dai mobili “fissi” e dal letto) in flagrante e “letterale” contraddizione con la frase immediatamente precedente (secondo cui “il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili” tout cort) né sperimentale (perché non ha considerato che la Grande Camera ha fatto concreta applicazione dei criteri da essa stessa precisati senza escludere la superficie di alcun mobile: né “fisso” né “amovibile”);

-          l’interpretazione dei Giudici romani, perciò, non può essere assecondata perché totalmente in contrasto con la decisione dei Giudici alsaziani;

-          avendo l’interpretazione della Grande Camera valore normativo nel nostro ordinamento in virtù del surricordato “rinvio formale” operato dall’art. 35-ter, comma 1, O.P., quella fornita da Cass. pen. Sez. I, sentenza 9 settembre 2016 n. 52819 si risolve in un’interpretazione (non secundum né praeter, ma addirittura) contra legem.

Irrilevante è, infine, il fatto che quanto scritto da Cass. pen. 52819/2016 sia stato evocato da successive pronunce della Cassazione ( ), trattandosi di richiamo meramente tralaticio e/o operato con la medesima (e testè censurata) metodologia ( ): di tal che il “tasso di rispettabilità” di tale giurisprudenza deve considerarsi “nullo”, “nullo” essendo il suo “tasso di persuasività ( ).

 

2.9 - Prima di considerare definitivamente conclusa questa (invero lunga, ma necessaria) “premessa giuridica”, mette conto sottolineare che la presenza degli arredi (anche fissi) nella camera detentiva costituisce indubbiamente un fattore migliorativo delle condizioni di vita dei detenuti. Di guisa che l’interpretazione (qui rigettata) della Corte di cassazione finirebbe paradossalmente con il coonestare soluzioni “peggiorative” delle condizioni di vita penitenziaria ( ): per esempio, sostituendo i letti con brandine pieghevoli e gli armadi con pensili affissi ad altezza superiore a quella media di un uomo e raggiungibili con scaletta amovibile …

 

3.1 - Alla stregua del lungo discorso testè fatto il presente reclamo di O. S. deve essere deciso con applicazione dei seguenti tre criteri indicati dalla Grande Camera nella sentenza testè ricordata:

-          agli effetti ex art. 3 della Convenzione la superficie minima per le celle a più posti è di 3 mq. (paragrafi 109-110);

-          nel calcolare tale superficie va detratta soltanto quella dei servizi igienici, ma non va detratta la superficie dei mobili (paragrafo 114): recte, di qualsiasi mobile (“fisso”, “amovibile” ecc.);

-          va assicurata ai detenuti la possibilità di muoversi liberamente tra gli arredi presenti nella cella (paragrafo 114).

Di quest’ultimo criterio, nondimeno, non si terrà conto perché il reclamante “non ha allegato di non essere stato in grado di muoversi liberamente all’interno della cella” [così come era successo nel caso risolto da Corte EDU, sentenza 17 ottobre 2013, Belayeyv c. Russia ( )].

 

3.2 - Quanto al periodo espiato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dalle informazioni rese dalla relativa Direzione è emerso che:

-          l’O. è stato ivi ristretto dall’11 ottobre 2007 al 18 marzo 2008 (periodo non esattamente coincidente, quindi, con quello indicato nell’istanza);

-          dall’11 ottobre 2007 al 28 gennaio 2008 è stato ristretto in una camera detentiva avente un superficie utile (al netto di quella del bagno, che si trovava in locale separato: v. precisazione fatta dalla Direzione con nota del 27 gennaio 2020) pari a mq. 25,37 e condivisa con altri 5 detenuti (ergo: con un numero complessivo di occupanti pari a 6);

-          dal 28 gennaio 2008 al 18 marzo 2008 è stato ristretto in una camera detentiva avente una superficie “utile” (sempre al netto di quella del bagno) pari a mq. 25,37 e condivisa con altri 6 detenuti (ergo: con un numero complessivo di occupanti pari a 7).

 

Orbene!

In base ai suindicati criteri indicati dalla Grande Camera l’O. ha in quell’Istituto fruito di uno “spazio utile” pari a:

-          mq. 4,228 nel periodo in cui è stato ristretto in camera detentiva con altri 5 compagni (25,37:6= 4,228);

-          mq. 3,624 nel periodo in cui è stato ristretto in camera detentiva con altri 6 detenuti (25,37:7= 3,624).

In conclusione: durante la sua permanenza presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il reclamante ha sempre fruito nella camera detentiva di uno “spazio utile” ben superiore a 3 mq. nel primo periodo e a 4 mq. nel secondo periodo.

 

3.3 - Quanto al periodo espiato presso la Casa circondariale di Pavia, dalle informazioni rese dalla Direzione della medesima è emerso che:

-          l’O. è stato ivi ristretto dal 13 novembre 2008 (e non dal 25 giugno 2008, come sta invece scritto nell’istanza) al 12 marzo 2010;

-          la camera di pernottamento, detratta la superficie del servizio igienico, aveva una superficie pari a mq. 9,12;

-          esclusi i 6 giorni compresi tra il 13 novembre 2008 e il 18 novembre 2008 (durante i quali lo stesso è stato ubicato in camera con altri due detenuti: ergo, con un numero complessivo di occupanti pari a 3), l’istante è stato ristretto in camera detentiva insieme ad un altro detenuto (ergo, con un numero complessivo di occupanti pari a 2).

Orbene!

In base ai criteri suindicati l’O. ha in quell’Istituto fruito di uno “spazio utile” pari a:

-          mq. 4,56 nel periodo in cui è stato ristretto in camera detentiva con un altro compagno (9,12:2= 4,56);

-          mq. 3,04 nel brevissimo periodo (6 giorni) in cui è stato ristretto in camera detentiva con altri due detenuti (9,12:3=3,04).

In conclusione: durante la sua permanenza presso la Casa circondariale di Pavia il reclamante ha quasi sempre fruito nella camera detentiva di uno “spazio utile” superiore addirittura a 4 mq. e (solo) per 6 giorni a 3 mq.

 

3.4 - Quanto al periodo espiato presso la Casa di reclusione di Alessandria, dalle informazioni fornite dalla Direzione dell’Istituto si desume che:

-          l’O. è stato ivi ristretto in diversi periodi compresi tra il 2 dicembre 2011 ad oggi;

-          durante tutti i periodi di carcerazione le camere di pernottamento, detratta la superficie dei servizi igienici, avevano una superficie pari a mq. 9,33;

-          con riferimento ai periodi di cui all’istanza, dal 2 dicembre 2011 all’11 dicembre 2013 è stato ristretto in una camera detentiva in regime aperto e per lo più insieme a due detenuti (esclusi i seguenti periodi in cui è stato ristretto con un altro detenuto: il 1° novembre 2012; dal 21 novembre 2012 all’11 gennaio 2013; dal 26 marzo 2013 al 2 aprile 2013; dall’11 aprile 2013 al 19 aprile 2013; dall’11 maggio 2013 al 22 maggio 2013; dal 21 settembre 2013 al 3 ottobre 2013): ergo, con un numero complessivo di occupanti pari a 3 (e a 2 nei suindicati periodi in cui occupava la cella con un altro compagno);

-          dall’11 dicembre 2013 al 28 giugno 2014 è stato ristretto in una camera detentiva a regime aperto insieme ad un altro detenuto: ergo, con un numero complessivo di occupanti pari a 2;

-          dal 28 giugno 2014 al 30 novembre 2014 (anzi, sino ad oggi) il medesimo è stato ristretto in camera detentiva da solo.

Orbene!

In base ai criteri enunciati dalla Grande Camera l’O. ha fruito in quell’Istituto di uno “spazio utile” pari a:

-          mq. 9,33 nei periodi in cui è stato ristretto in camera detentiva da solo;

-          mq. 4,665 nei periodi in cui è stato ristretto in camera detentiva con un altro compagno (9,33:2= 4,665);

-          mq. 3,11 nei periodi in cui è stato ristretto in camera detentiva con altri due detenuti (9,33:3=3,11).

In conclusione: durante la sua permanenza presso la Casa di reclusione di Alessandria il reclamante ha sempre fruito nella camera detentiva di uno “spazio utile” superiore a 3 mq. e in certi periodi addirittura superiore a 4 mq.

 

3.5 - Dalle informazioni rese dalle medesime Direzioni, inoltre, è emerso che durante la sua carcerazione a Santa Maria Capua Vetere, a Pavia e ad Alessandria le condizioni detentive complessive dell’istante sono state senz’altro “soddisfacenti” e/o “adeguate”, avuto riguardo:

- al grado di libertà di movimento concessagli al di fuori della cella;

- alle attività (sportive, culturali, lavorative ed educative) suscettibili di svolgimento all’esterno della camera detentiva e nelle aree comuni;

- alla salubrità delle camere detentive (in particolare, per quanto riguarda la loro illuminazione ed areazione);

- all’accessibilità e alle condizioni dei servizi igienici “esterni”, i quali in particolare erano dotati tutti di acqua calda corrente: anzi, presso l’Istituto di Pavia l’acqua calda corrente era presente pure nel bagno interno alla camera detentiva (v. nota integrativa della Direzione in data 31 gennaio 2020);

- alle condizioni di riservatezza del servizio igienico posto all’interno della cella;

- alla fruibilità di continua assistenza sanitaria.

 

 

4. - Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di acqua calda, bidet e doccia nel bagno situato all’interno della cella, infine, si evidenzia che:

- in mancanza di norme ad hoc della l. 26 luglio 1975 n. 354 (O.P.), le disposizioni relative ai servizi igienici si esauriscono in quelle contenute nell’art. 7 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 (Reg. Att. O.P.);

- l’art. 7 Reg. Att. O.P., peraltro, nel prevedere che “i vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare, negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet” (comma 2), si riferisce esclusivamente ai “servizi igienici collocati in un vano annesso alla camera” (comma 1) e non già a quelli “sistemati all’interno della camera” (per la rilevanza della distinzione v. art. 134, commi 1 e 2, Reg. cit.);

- relativamente a questi ultimi (id est: ai servizi igienici sistemati all’interno della camera, ai quali specificamente si riferisce la rimostranza del reclamante), infine, l’art. 134, comma 2, Reg. Att. O.P. prevede soltanto che essi “sino alla loro soppressione, dovranno comunque consentire la utilizzazione con le opportune condizioni di riservatezza”.

Nella doglianza in esame, pertanto, non è ravvisabile:

-          né alcuna “inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento”: inosservanza che, invece, è necessaria ai fini del conseguimento della tutela giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), O.P.;

-          né una violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, non concretando di certo la “mancanza nel bagno interno di acqua calda, bidet e doccia” un “trattamento disumano e degradante”: avuto riguardo alle “condizioni detentive complessive” dell’O. emergenti dalle suindicate relazioni delle Direzioni (le quali – come detto – sono state più che “soddisfacenti”) e, in particolare, alla fruizione di acqua calda e doccia nei servizi igienici “comuni” presenti in sezione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo.

Si notifichi agli stessi soggetti destinatari del decreto di fissazione della presente udienza.

Alessandria, 7 marzo 2020

Il Magistrato di sorveglianza

Dr. Giuseppe Vignera