Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23458 - pubb. 04/04/2020

Quando l'indagine circa la natura imprenditoriale della società cooperativa può essere concentrata in via esclusiva sul bilancio

Cassazione civile, sez. VI, 04 Febbraio 2019, n. 3202. Pres. Scaldaferri. Est. Dolmetta.


Società cooperative - Attività - Valutazione della natura commerciale - Lettura dei dati di bilancio - Compatibilità con lo scopo mutualistico - Criteri



Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico. (massima ufficiale)


 


Fatto e diritto

1. - Con sentenza depositata l'11 settembre 2015, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della soc. coop. di produzione e lavoro Logista in liquidazione, dando seguito al ricorso presentato dai signori P., A., Pa., F., A.E.S. e A.E.S., M.G. e M.G., p. e G., nonchè a quello distintamente proposto dalla s.p.a. Equitalia Servizi di riscossioni.

Avverso tale pronuncia ha sporto reclamo la società cooperativa, a mezzo del suo liquidatore V.L..

2. - Con sentenza depositata il 13 settembre 2016, la Corte di Appello di Roma ha respinto il reclamo.

Per quanto ancora in interesse nella presente sede, la Corte romana ha rilevato che la regola di "proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)" è presente anche nella società cooperativa, "pur quando essa operi solo nei confronti dei soci"; sicchè questa, "ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.".

Con riferimento alla specie concreta, poi, la Corte romana - nel riscontrare la qualità di impresa commerciale della società Logista - ha constatato il peso decisivo che venivano a possedere i "dati di bilancio, non contestati, da cui risultano per il 2012 ricavi per Euro 711.000,00 e costi per Euro 2.033.727,00, nel 2011 ricavi per Euro 1.657.758,00 e costi per Euro 2.362.469,00. Nè è confutato il rilievo contenuto nella sentenza impugnata dell'esistenza di esposizioni verso enti pubblici per oltre quattro milioni di euro".

3. - Avverso questa sentenza ricorre la società Logista, con ricorso affidato a un motivo di cassazione.

Resiste Equitalia con controricorso.

Non hanno svolto attività difensive gli altri soggetti intimati.

4. - Il motivo di ricorso lamenta "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1 e dell'art. 2545 terdecies c.c.".

Sostiene in proposito il ricorrente che la "Coop Logista non aveva quale scopo la vendita di qualsivoglia prodotto offerto dai soci, ma, semplicemente, l'offerta di servizi resa con il lavoro dei propri soci lavoratori remunerati non certo con utili della società, ma con la distribuzione reddituale delle entrate.

Nè può assurgere al rango di prova la sproporzione tra ricavi e costi, indicata dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, avendo la stessa valutato due sole annualità e non, come specificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di "riferimento" (Cass., n. 6835/2014), il medio lungo periodo".

5. - Il ricorso non può essere accolto.

I dati di bilancio, richiamati dalla Corte romana - e in sè stessi non contestati dal ricorrente -si manifestano di dimensione tale da risultare oggettivamente non compatibili con un prevalente scopo mutualistico, come inteso nel senso di assicurare ai soci unicamente il lavoro a condizioni migliori di quelle correnti sul mercato. La forbice tra costi e ricavi evidenziata dai detti bilanci, d'altra parte, mette da sola in crisi l'idea di una attività di mero servizio, o supporto, a quella distintamente posta in essere dai singoli soci.

La "dimensione" dei dati presentati rende ragione, poi, della sufficienza dell'esame condotto su due bilanci di esercizio: d'altronde, il ricorrente non ha neppure allegato la sussistenza di dati relativi ad altri bilanci di esercizio potenzialmente idonei a ridurre, mitigare il peso e valore di quelli attinti dalla Corte territoriale.

6. - Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019.