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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23429 - pubb. 27/03/2020.

Denunzia al tribunale, gravi violazioni nella gestione, presupposti per l’intervento del tribunale


Tribunale di Catanzaro, 28 Febbraio 2020. Pres. Maria Concetta Belcastro. Est. Arianna Roccia.

Società di capitali – Denunzia al tribunale – Presupposti – Gravi violazioni nella gestione – Potenziale danno per la società o per una sua controllata – Revoca giudiziale dell'amministratore


L'art. 2409 c.c., così come novellato dalla riforma del diritto societario, introduce una modifica sostanziale al presupposto del procedimento, giacché non è più sufficiente, per intentare la denuncia, che esista fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dovendo tale fondato sospetto esistere invece relativamente a gravi violazioni nella gestione, compiute dagli amministratori contravvenendo ai loro doveri imposti, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata.

Rispetto agli amministratori revocati la rescissione del nesso fiduciario che è a fondamento del loro mandato esclude l'operatività dei principi ricavabili dall'art. 2385 c.c. in ipotesi di naturale o volontaria cessazione dalla carica (v. Tribunale di Marsala 1/4/2005).

In una fase patologica, come quella che si apre a seguito della revoca giudiziale dell'amministratore, l'unico obbligo (e potere) che può ravvisarsi in capo a quest'ultimo è quello di convocare l'assemblea per la sua sostituzione.

In conclusione, ove manchi la prova dell'attualità delle violazioni, non vi è spazio per un intervento suppletivo del Tribunale, essendo rimesso ai soci il compito di convocare l'assemblea e nominare un nuovo amministratore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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