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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23413 - pubb. 25/03/2020.

Il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile dalla P.A. ex art. 2043 c.c.


Cassazione civile, sez. III, 18 Febbraio 2020, n. 4004. Pres. Spirito. Est. Francesca Fiecconi.

Danni cagionati dalla fauna selvatica - Responsabilità della P.A. - Fondamento - Entrata in vigore della l. n. 157 del 1992 - Irrilevanza - Onere probatorio - Contenuto - Obbligo di predisporre dispositivi specifici - Sussistenza - Presupposti


In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza". (massima ufficiale)

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