ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23408 - pubb. 24/03/2020.

L’applicabilità retroattiva della maxi-sanzione da lavoro sommerso, ex art. 4, lettera b, legge 4 novembre 2010 n. 183 al vaglio della Corte Costituzionale


Appello di Napoli, 03 Luglio 2019. Pres. Alessandra Tabarro. Est. Del Franco.

Lavoro ed occupazione - Impiego di lavoratori irregolari - Sanzione amministrativa pecuniaria - Criteri Engel - Illegittimità costituzionale ed incompatibilità alla normativa europea - Applicazione retroattiva della disposizione più favorevole


E’ rilevante non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, lettera b, legge 4 novembre 2010 n. 183 nella parte in cui non prevede la sua applicabilità retroattiva a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. (1) (Teresa Vuolo) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Teresa Vuolo - Foro di Napoli


Il testo integrale

(1) La giurisprudenza di merito è recentemente tornata ad occuparsi del problematico rapporto tra il c.d. principio di retroattività favorevole e la disciplina della sanzione amministrativa- pecuniaria ex art. 4, lettera b, legge 4 novembre 2010 n. 183, anche alla luce delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza soprannazionale.

Invero, secondo la Corte d’Appello rimettente, non vi sarebbe alcun dubbio che la maxi sanzione da lavoro nero, concernente l’illecito amministrativo di impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore privato, presenti natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalla famosa sentenza Engel del 1976.

Si tratterebbe, invero, di una previsione sanzionatoria che non è diretta a riparare il pregiudizio cagionato al sistema previdenziale, ma bensì a contrastare una pratica illegale, attraverso un vero e proprio regime punitivo, fondato sull’applicazione di una sanzione che può raggiungere anche un importo rilevante e pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione per escludere che un simile regime sanzionatorio debba essere escluso dall’ambito applicativo del principio di legalità penale di cui all’art. 7 della CEDU.

Ragionando in questi termini, ne consegue che la natura di garanzia convenzionale del principio della retroattività della lexmitior, unitamente all’inclusione dell’illecito amministrativo e delle relative sanzioni nella materia penale ai sensi della CEDU, comporta il constato con gli artt. 3 e 117 Cost. - per violazione del parametro interposto rappresentato dall’art 7 della CEDU - dell’art. 4, lettera b, legge 4 novembre 2010 n. 183 nella parte in cui non prevede la sua applicabilità retroattiva a fatti commessi antecedente alla sua entrata in vigore.

Si aggiunge, inoltre, che la norma, una volta affermatane la natura sostanzialmente penale, pare in netto contrasto anche con il principio di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che stabilisce che se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

Non si ci può esimere dal rilevare la necessità di un intervento legislativo, idoneo, in via definitiva, a recepire le soluzioni della giurisprudenza sovranazionale.

Diversamente opinando, il giudice interno continuerà a rivestire ampi spazi di discrezionalità interpretativa, con un oggettivo rischio di lesione dei principi fondamentali di libertà e di uguaglianza. (Teresa Vuolo)