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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23403 - pubb. 21/03/2020.

Soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano


Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 2020. Pres. Maria Rosaria San Giorgio. Est. Paola Ghinoy.

Cittadinanza - Acquisizione per matrimonio - Condizione ostativa - Separazione personale - Separazione di fatto - Esclusione - Ragioni


Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della l. n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 c.c. prima delle modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della l. n. 184 del 1983 in tema di adozioni. (massima ufficiale)

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