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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23391 - pubb. 19/03/2020.

Nullità della fideiussione redatta sulla base dello Schema ABI sanzionato da Banca d’Italia: la competenza giurisdizionale sul ‘contratto a valle’ spetta al tribunale civile ordinario


Tribunale di Catanzaro, 05 Marzo 2020. Pres. Maria Concetta Belcastro. Est. Francesca Rinaldi.

Fideiussione - Redatta sulla base dello Schema ABI sanzionato da Banca d’Italia - Competenza per il contratto a monte e per il contratto a valle - Richiesta d’ufficio del regolamento di competenza


In tema di nullità della fideiussione perché redatta sulla base del sanzionato Schema elaborato dall'ABI nel 2003, l'accertamento della nullità del contratto a valle non involge anche un accertamento della sussistenza dell'intesa che è stata già accertata dalla Banca d'Italia con Provvedimento n. 55 del 2.5.2005.

Pertanto, laddove si condivida l'assunto per il quale, nelle controversie aventi ad oggetto la nullità della fideiussione perché redatta sulla base del menzionato, non spetta al giudice di merito la cognizione sull'intesa "a monte", appare ragionevole affermare che la competenza giurisdizionale sul "contratto a valle" spetti al tribunale civile ordinario e non alla sezione specializzata in materia di impresa, proprio perché, a ben vedere, non viene in rilievo in via diretta l'esame e l'applicazione del disposto di cui all'art. 33 1. n. 287 del 1990, ma solo la valutazione della coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva e non già l'intesa restrittiva stessa.

[Il Tribunale di Catanzaro, sulla base delle considerazioni che precedono, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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