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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23381 - pubb. 18/03/2020.

L’art. 614-bis c.p.c. non può applicarsi al padre che non visita il figlio


Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2020. Pres. Bisogni. Est. Laura Scalia.

Genitore non collocatario – Dovere di visitare il figlio minore – Coercizione indiretta ex art. 614-bis cod. proc. civ. – Inammissibilità


Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza", è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (principio di diritto espresso in sentenza)(Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Eugenio Dalmotto


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