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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23364 - pubb. 13/03/2020.

Il fallito non può impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo


Cassazione civile, sez. I, 21 Gennaio 2020, n. 1197. Pres. Magda Cristiano. Est. Amatore.

Decreto di esecutività dello stato passivo - Impugnazione - Legittimazione del fallito - Esclusione - Fondamento


In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo non solo perché essi hanno efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce la legittimazione esclusiva del del creditore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento e, soprattutto, per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (massima ufficiale)

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