ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23348 - pubb. 10/03/2020.

Unitarietà del rapporto di conto corrente in caso di giroconto tra due distinti contratti; inefficacia della clausola anatocistica priva di autonoma specifica sottoscrizione


Tribunale di Pescara, 07 Febbraio 2020. Est. Grazia Roscigno.

Prescrizione delle rimesse in conto corrente eccepita dalla banca -  Giroconto tra due contratti distinti e considerazione unitaria del rapporto - Inefficacia della clausola anatocistica non sottoscritta specificamente


Ai fini della prescrizione delle rimesse in conto, va qualificato come unico il rapporto di conto corrente tra i medesimi soggetti quando il saldo del contratto più risalente nel tempo sia stato azzerato attingendo all’affidamento concesso sul contratto più recente; in caso contrario, si darebbe possibilità alla banca di sottrarsi agli oneri probatori relativi ai rapporti più datati, consentendole di sottarsi all’onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, sebbene sia evidente che proprio dai conti più risalenti provengano le passività del nuovo conto.
Secondo la delibera del CICR del 9.2.2000 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000), “Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, con ciò significando che non ha efficacia la clausola anatocistica alla quale non sia stata apposta un sottoscrizione specifica e distinta da quella del perfezionamento del contratto, alla stregua della previsione disciplinata dal legislatore in tema di clausole vessatorie (art. 1341 e 1342 cod. civ.). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


Il testo integrale