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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23344 - pubb. 07/03/2020.

Concordato e transazione fiscale: necessario il deposito contestuale, anche se il piano prevede la sola dilazione del pagamento


Tribunale di Rimini, 06 Febbraio 2020. Pres., Est. Francesca Miconi.

Concordato preventivo – Proposta prevedente la sola dilazione del credito erariale – Transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall. – Necessità – Deposito dell’istanza presso gli Enti e della domanda di concordato – Contestualità

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Piano industriale – Arco temporale di durata – Termine triennale


A pena di inammissibilità della domanda, la proposta di accordo per il trattamento del debito fiscale e previdenziale ex art. 182 ter l. fall. deve essere depositata presso gli Enti contestualmente alla presentazione della domanda di concordato, anche quando essa prevede non già la falcidia ma il solo trattamento dilazionato del debito erariale.

Nell’ambito di un piano concordatario in continuità aziendale, è di tre anni l’arco temporale in cui può essere, in via ordinaria, attendibilmente valutato un piano industriale, termine oltre il quale ogni valutazione prognostica diviene fondata su mere ipotesi. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata) (1)


(1) Circa il termine di durata ragionevole del piano, la S.C. è tornata recentemente con Cass. 28.10.2019 n. 27544, est. Didone, osservando che “è diffusa l'opinione, tra i giudici di merito, che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell'ambito del quinquennio. Invero la normativa sulla responsabilità risarcitoria dello Stato per l'irragionevole durata del procedimento (cd. legge Pinto) prevede come termine ragionevole per l'esecuzione individuale quello dei tre anni e come termine ragionevole per la procedura fallimentare quello dei sei anni, tenendo, però, conto, quanto a quest'ultima tipologia, che la scienza aziendalistica ritiene sufficientemente attendibile un piano se formulato in vista di un orizzonte temporale non superiore a tre/cinque anni, così che un'attestazione di fattibilità di un piano di durata superiore non sarebbe idonea a supportare una domanda di concordato. Secondo la Suprema Corte, la procedura fallimentare, per rispettare i dettami dell'art. 2, comma 2, della I. 89/2001 ed i parametri sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non dovrebbe superare i cinque anni nel caso di media complessità ed i sette anni in caso di notevole complessità, in tal senso Cass. n. 8468 del 2012 e Cass. n. 23982 del 2017”. (Astorre Mancini)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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