Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23343 - pubb. 07/03/2020

Opposizione tardiva del terzo all’esecuzione e reiterazione dell’opposizione avente ad oggetto la distribuzione del ricavato

Tribunale Mantova, 14 Febbraio 2020. Est. Gibelli.


Esecuzione forzata – Opposizione tardiva del terzo all’esecuzione – Fattispecie regolate dall’art. 620 c.p.c. – Distinzione ed effetti – Reiterazione dell’opposizione con istanza di sospensione avente ad oggetto la distribuzione del ricavato dalla vendita



In tema di opposizione di terzo all’esecuzione, l’art. 620 c.p.c., rubricato “Opposizione tardiva” prende in considerazione due diverse ipotesi:

a) la prima (“Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili…”) riguarda la mancata sospensione dell’esecuzione alla quale il terzo si sia opposto ai sensi dell’art. 619 c.p.c. e la conseguente vendita dei beni pignorati, il che qualifica l’opposizione come tardiva, anche se proposta anteriormente a tale momento;

b) la seconda (“…o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa…”) attiene alla vera e propria opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la vendita.

Nel primo caso, l’opposizione prosegue regolarmente, con la particolarità che, in caso di accoglimento, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Nel secondo caso, il quale presuppone la mancata proposizione di un’opposizione prima della vendita ma appunto una vera e propria opposizione tardiva, nulla muta rispetto all’opposizione preventiva: a seguito del ricorso il Giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione e, a quell’udienza, tenta la conciliazione; se la conciliazione non riesce sospende, parzialmente o totalmente, la distribuzione della somma sulla quale il terzo opponente fa valere il suo diritto, e quindi fissa il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente.

E’ evidente che, nel primo caso, già vi è stata una opposizione preventiva - ma da ritenere tardiva quanto agli effetti a causa della pronuncia di rigetto sull’istanza di sospensione con le conseguenze di cui sopra -, come già vi è stata, appunto, una pronuncia sull’inibitoria, di tal che il terzo non può fare altro che proseguire nell’opposizione pendente.

E’ pertanto da ritenere inammissibile la reiterazione di una (opposizione con) istanza di sospensione che si differenzia dalla prima solo nell’oggetto (la distribuzione del ricavato dalla vendita) a causa degli sviluppi, medio tempore intervenuti, nella procedura esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale