Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23323 - pubb. 05/03/2020

Quando la domanda di risoluzione contrattuale promossa prima del fallimento non può proseguire in sede di cognizione ordinaria

Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2020, n. 2990. Pres. Didone. Est. Paola Vella.


Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il rito ordinario - Ammissibilità - Fondamento



In materia di fallimento, l'art. 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria. Viceversa, la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare. (massima ufficiale)


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