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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23321 - pubb. 04/03/2020.

Accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., ammissibilità del reclamo


Tribunale di Reggio Emilia, 20 Febbraio 2020. Pres. Parisoli. Est. Morlini.

Accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. - Ammissibilità del reclamo - Esclusione

Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto - Incidenza sull’attore - Configurabilità - Condizioni - Valutazione della palese infondatezza o arbitrarietà nella chiamata in causa - Necessità


E’ inammissibile il reclamo al collegio avverso il provvedimento di diniego di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

R.G. 6497/2019

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Il Tribunale in funzione collegiale, in persona dei magistrati

Dott. Francesco Parisoli                                            Presidente

Dott. Gianluigi Morlini                                             Relatore estensore

Dott.ssa Simona Di Paolo                                          Giudice

 

 a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/2/2020, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA COLLEGIALE

EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

 

nella causa civile di I Grado di reclamo iscritta al N. R.G. 6497/2019

promossa da:

Fatto e diritto

rilevato che, oggetto di causa è il reclamo proposto dal Condominio Casa D. avverso l’ordinanza 11/12/2019, con la quale il Tribunale in funzione monocratica ha rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto dallo stesso Condominio nei confronti di Co.Edil s.c., P. Corrado e Si. Sandro, e con la successiva chiamata in giudizio di Lucio S. e Dino S. da parte di Co.Edil s.c.

Resistono i convenuti Co.Edil, P. e Si., nonché i terzi chiamati Lucio S. e Dino S., in via preliminare deducendo l’inammissibilità del gravame, e comunque nel merito l’infondatezza del gravame;

ritenuto che, va innanzitutto evidenziato che la domanda proposta dal Condominio è relativa ad un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., e non già ad un ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.

Infatti, depone in questo senso sia l’inequivoco contenuto letterale dell’intestazione dell’atto introduttivo (“Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.”), sia la precisazione effettuata a pagina sette del ricorso e prima del petitum finale, laddove si indica che al nominando consulente dovrà essere affidato il compito della “ricerca di una composizione dell’eventuale controversia giudiziaria di cui la presente azione costituisce anticipazione”.

Trattandosi di un atto redatto da un tecnico del diritto quale un avvocato, non è revocabile in dubbio che l’espressa indicazione della norma di cui all’articolo 696 bis c.p.c. e l’espressa utilizzazione dell’inciso relativo alla composizione della lite, rendono palese ed indubitabile la volontà processuale del Condominio.

E d’altronde, che la domanda della ricorrente attenga ad un accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite, è ulteriormente acclarato dal fatto che la domanda è così stata intesa dal giudice monocratico, il quale nella parte iniziale dell’ordinanza qui reclamata ha esordito con l’inciso “valutato il ricorso per ATP ex articolo 696 bis”; e dal fatto che in sede di reclamo il Condominio non ha in alcun modo censurato tale premessa argomentativa.

Anzi, lo stesso difensore di parte reclamante, in sede di discussione davanti al Collegio, ha poi confermato che la domanda era stata proposta ex art. 696 bis c.p.c., di talché la circostanza non può essere revocata in dubbio;

considerato che, accertato che la domanda del Condominio riguarda una consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile in base alla pacifica giurisprudenza dell’Ufficio.

Invero, si osserva in proposito che i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sono tassativi, e non è quindi consentito alle parti l’utilizzo, in via analogica, degli strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti.

Ciò posto, è noto che l’ammissibilità del reclamo avverso il diniego di ATP ex art. 696 c.p.c. è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2008, all’esito di una motivazione interamente fondata sull’esigenza, determinata dall’urgenza, di assumere il mezzo istruttorio ante causam e sul rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante, ledendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova.

Solo per tali ragioni è stata riconosciuta, con la declaratoria di legittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’ATP.

Tuttavia, è del tutto evidente che, in base all’inequivoco dato testuale normativo, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex articolo 696 bis c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso dell’articolo 696 c.p.c., non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova; ed il requisito del periculum in mora non deve quindi essere accertato dal Giudice. 

Proprio tali considerazioni escludono che l’estensione del reclamo all’istituto di cui all’articolo 696 bis c.p.c. possa fondarsi sui princìpi che hanno sorretto la menzionata decisione della Corte costituzionale sull’ATP (per la pacifica giurisprudenza di questo Tribunale, consolidatasi sin da Trib. Reggio Emilia ord. 19/1/2012, cfr. fra le ultime Trib. Reggio Emilia ord. 28/2/2019);

considerato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va dichiarato inammissibile, non essendo previsto dall’ordinamento e non potendosi farlo discendere dalla sentenza di Corte costituzionale n. 144/2008, con assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni difensive di rito e di merito sollevate dalle convenute.

In relazione alle spese di lite, occorre distinguere i diversi rapporti processuali.

Nel rapporto tra l’attore reclamante ed i tre reclamati originari convenuti Co.Edil, P. e Si.,  non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste per il presente giudizio (nessuna statuizione sulle spese può infatti essere effettuata in relazione alla fase monocratica, proprio per l’inammissibilità del reclamo) a carico della soccombente parte reclamante ed a favore di ciascuna delle tre vittoriose parti reclamate, tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

Diverse considerazioni devono invece essere svolte relativamente a S. Dino e S. Lucio, terzi evocati in giudizio dalla convenuta Co.Edil.

Infatti, è ben vero che, in linea generale, laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo; ma ciò accade, ha precisato la Suprema Corte, solo se vi è regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, ed astratta fondatezza della chiamata in manleva, accertata incidentalmente; mentre le spese rimangono a carico del chiamante nel caso di domanda palesemente infondata od arbitraria (Cass. n. 31889/2019, Cass. n. 23948/2019, Cass. n. 6292/2019, Cass. n. 10070/2017, Cass. n. 7431/2012, Cass. n. 8363/2010).

Nel caso che qui occupa, Co.Edil ha negato di essere costruttrice dell’immobile oggetto di causa, ed ha chiamato in giudizio i signori S., quali soci illimitatamente responsabili di una società cessata, indicandoli quali reali e unici costruttori dell’opera.

Ciò posto, la chiamata in giudizio dei signori S. non risponde ad alcuna logica difensiva della chiamante Co.Edil, atteso che la stessa non ha svolto una chiamata in garanzia cosiddetta propria od impropria, chiedendo manleva in ipotesi di condanna, ma ha svolto una mera chiamata cosiddetta di responsabilità, indicando il terzo come unico soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Ciò posto, è del tutto evidente che parte convenuta ben avrebbe potuto difendersi escludendo la propria responsabilità ed addebitando la responsabilità dell’evento al terzo, senza per questo convenire il terzo in giudizio o potere dallo stesso essere garantito in ipotesi di propria condanna per fatto a sé addebitabile; al più, sarebbe stato l’attore ad avere interesse alla chiamata del terzo a seguito delle difese della convenuta, ma l’attore non ha invece ritenuto di chiamare i terzi, e non è ragionevole quindi addossare all’attore la responsabilità di tale chiamata.

Trattasi quindi all’evidenza, da parte della convenuta, di una chiamata in causa palesemente infondata ed arbitraria, senza utilità per il chiamante, atteso che lo stesso avrebbe potuto difendersi semplicemente negando la propria responsabilità nella causazione del danno vantato dall’attore e chiedendo comunque di rispondere solo per fatti a sé imputabili; ed atteso che, in ipotesi di condanna per fatto a sé addebitabile, non avrebbe potuto svolgere domanda di garanzia verso i signori S..

Consegue che Co.Edil deve sopportare le spese di lite dei terzi chiamati.

 

Si dà atto che, essendo l’impugnazione stata dichiarata inammissibile, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 inserito dall’articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012, norma ritenuta costituzionalmente non illegittima rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e ponendo a carico di chi le pone in essere un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (C. cost., 30/5/2016, n. 120).

 

P.Q.M.

visto l’articolo 669 terdecies c.p.c.

dichiara inammissibile il reclamo;

condanna Condominio Casa D. a rifondere a Co.Edil s.c. le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

condanna Condominio Casa D. a rifondere a Si. Sandro le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

condanna Condominio Casa D. a rifondere a P. Corrado le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

condanna Co. Edil s.c. a rifondere a S. Lucio le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

condanna Co. Edil s.c. a rifondere a S. Dino le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, perché la reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Reggio Emilia, 20/2/2020

Il relatore estensore

Dott. Gianluigi Morlini

Il Presidente

Dott. Francesco Parisoli