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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23316 - pubb. 04/03/2020.

Quando la vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi è contraria ai doveri di correttezza


Cassazione civile, sez. I, 07 Febbraio 2020, n. 2980. Pres. Scotti. Est. Loredana Nazzicone.

Vendita di prodotti sottoscosto – Atto di concorrenza sleale – Configurabilità – Condizioni


La vendita sottoscosto o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi, è contraria ai doveri di correttezza ex art. 2598, comma 1, n. 3), c.c. solo se si connota come "illecito antitrust", in quanto posta in essere da un'impresa in posizione dominante e praticata con finalità predatorie di soppressione della concorrenza, traducendosi così in un danno per i consumatori ed il mercato, realizzandosi in tale ipotesi l'illecito concorrenziale da "dumping" interno. (massima ufficiale)

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