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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23314 - pubb. 04/03/2020.

Nullità della clausola degli interessi moratori anche solo pattuiti e mai corrisposti


Appello di Bari, 23 Gennaio 2020. Pres. Sansone. Est. Nota.

Contratti bancari – Mutuo – Interessi moratori – Nullità per superamento del tasso soglia usura – Gratuità del mutuo


La nullità della clausola degli interessi moratori (anche solo pattuiti e mai corrisposti) per superamento del tasso soglia travolge anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.

Il legislatore del 1996 ha inteso prevedere, quale sanzione a carico del mutuante, la non debenza degli interessi in aggiunta ala nullità della clausola usuraria, a fronte del previgente dato normativo che faceva conseguire alla nullità della clausola la debenza di interessi nella misura legale. (Antonello Falco) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonello Falco


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