ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23311 - pubb. 03/03/2020.

Sanzioni Consob e tassatività delle fattispecie: insussistenza della responsabilità dei Consiglieri di sorveglianza per concorso omissivo quoad functionem in assenza di illecito in capo ai Consiglieri di gestione


Cassazione civile, sez. II, 25 Febbraio 2020. Pres. Petitti. Est. Varrone.

Sanzioni Consob – Consiglieri di sorveglianza di società quotata – Concorso omissivo quoad functioem nell’illecito dei Consiglieri di gestione – Insussistenza

Relazione sulla corporate governance – Contenuto – Omissione di informazioni – Consiglieri di sorveglianza – Concorso omissivo quoad functioem nell’illecito dei Consiglieri di gestione – Insussistenza

Sanzioni Consob – Principio di legalità della pena – Principio di tassatività e sufficiente determinatezza delle sanzioni


Il concorso omissivo dei Consiglieri di sorveglianza di una società quotata nell’illecito dei Consiglieri di gestione presuppone la configurabilità di un illecito in capo a questi ultimi.

Dal momento che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione in capo ai Consiglieri di gestione per l’omissione nella relazione annuale sul governo societario delle informazioni che non rientrano tra quelle previste dal comma 2, lett. a) dell’articolo 123 bis TUF, non è possibile individuare un concorso quoad functionem dei Consiglieri di sorveglianza nella relativa omissione.

Il principio di legalità della pena è ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire; da tale principio discende il corollario della tassatività e sufficiente determinatezza delle norme sanzionatorie che, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l’autorità amministrativa o il giudice assumano un ruolo creativo, individuando in luogo del legislatore il confine tra il lecito e l’illecito e, per un altro verso, intende garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta. (Eva R. Desana) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati


Il testo integrale