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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23272 - pubb. 25/02/2020.

La decorrenza degli effetti della risoluzione conseguente a diffida ad adempiere non è nella disponibilità del creditore


Tribunale di Como, 29 Gennaio 2020. Pres. Ceron. Est. Petronzi.

Titoletti (cd.neretti): diffida ad adempiere – Operatività ex lege – Effetto risolutivo – Modificabilità – Interesse – Creditore – Indisponibilità


Il creditore che ha assegnato al debitore il termine per l’adempimento mediante diffida ad adempiere non può modificare la data dell’effetto risolutivo del contratto, che si produce automaticamente trascorso il termine ivi indicato. Difatti, se pur l’istituto della diffida ad adempiere realizza il fine di soddisfare l’interesse del creditore a fronte dell’inadempimento del debitore, non può tuttavia rappresentare uno strumento di alterazione della certezza contrattuale posta a tutela di entrambi i contraenti, stante la natura essenziale e perentoria del termine intimato con la diffida. (Laura Rizzi) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Laura Rizzi


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