Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23265 - pubb. 22/02/2020

Se la domanda riconvenzionale non eccede la competenza, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore

Cassazione civile, sez. III, 15 Gennaio 2020, n. 533. Pres. Uliana Armano. Est. Chiara Graziosi.


Domanda riconvenzionale non eccedente la competenza del giudice della causa principale - Deduzione di un titolo diverso da quello fatto valere dall’attore - Ammissibilità - Condizioni - Mancata ammissione - Motivazione - Necessità



Qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio. (massima ufficiale)


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