Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23236 - pubb. 18/02/2020

Natura del provvedimento che autorizza il curatore all’abbandono di beni e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 03 Luglio 2019, n. 17835. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Fallimento – Rinuncia alla acquisizione all’attivo di beni – Reclamo – Ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale – Natura – Inammissibilità



In generale deve escludersi il connotato della natura decisoria degli atti che sono espressione dei poteri ordinatori del tribunale e del giudice delegato, in quanto le decisioni del tribunale sulle corrispondenti tipologie di reclami attengono esclusivamente alla individuazione delle modalità ritenute più opportune per amministrare in modo appropriato e utile alla massa il patrimonio del fallito, atteso che di siffatta amministrazione il fallito è stato spogliato con la dichiarazione di fallimento.

I relativi provvedimenti non assumono dunque carattere decisorio, perché non è previsto un diritto del fallito di determinare le decisioni gestionali degli organi della procedura; e non possiedono neppure carattere definitivo, poiché la corrispondente scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi.

Ne segue che al fallito compete solo la facoltà di ottenere, attraverso eventuali reclami, un riesame di merito delle scelte gestionali, oltre che naturalmente di formulare osservazioni e contestazioni in sede di rendiconto, in ipotesi di paventata lesione del diritto di vedere reintegrato il suo patrimonio a seguito della chiusura del fallimento.

Non è pertanto impugnabile per cassazione il provvedimento adottato dal tribunale a seguito di reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato di autorizzazione alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatti di causa

Il giudice delegato al fallimento di (*) - (d'ora in poi, breviter, consorzio) ha autorizzato il curatore, ai sensi della L. Fall., art. 104-ter, comma 8, non essendo stato possibile costituire il comitato dei creditori, alla derelizione di un compendio aziendale, comprensivo di sito di discarica e connessi impianti, posto nel comune di (*).

Il consorzio, per quanto qui rileva, ha proposto reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26.

Il tribunale di Vicenza ha rigettato il reclamo, in sintesi confermando la ricorrenza dei presupposti di manifesta non convenienza dell'attività liquidatoria, considerati i costi medi di gestione ordinaria della discarica a fronte dell'ammontare dell'attivo, e considerato che a seguito della procedura competitiva nessuna offerta, o anche solo manifestazione di interesse, era pervenuta per l'acquisizione dei beni.

Il consorzio propone adesso ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il curatore del fallimento ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta.

 

Ragioni della decisione

I. - Nell'ordine il ricorrente denunzia:

(i) la nullità del decreto (artt. 51 e 158 c.p.c., L. Fall., art. 25, art. 111 Cost.) relativamente alla costituzione del collegio giudicante, del quale aveva fatto parte anche il giudice delegato che invece avrebbe dovuto astenersi;

(ii) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 104-ter del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 9, del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 208,244,250 e 256 relativamente alla legittimazione del fallito a mantenere od ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali per la gestione della discarica e all'intervento dell'ente provinciale che abbia escusso la garanzia;

(iii) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 41, relativamente all'illegittimità del provvedimento di abbandono del bene già acquisito all'attivo e all'omessa autorizzazione del comitato dei creditori;

(iv) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 104-ter, comma 8, relativamente alla possibilità di derelizione del compendio nella sua integralità;

(v) la nullità del decreto per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per motivazione solo apparente quanto alla legittimità dell'esercizio della funzione di controllo del giudice delegato, nonchè per omesso esame di fatti decisivi in ordine ai documenti dimessi in relazione all'illegittimità o inefficacia del provvedimento.

II. - Il ricorso è inammissibile poichè proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. nei confronti di un provvedimento privo dei caratteri di dicisorietà e di definitività.

III. - L'effetto specifico della cd. derelictio di cui alla L. Fall., art. 104-ter è notoriamente collegato al principio di cui alla L. Fall., art. 51.

In deroga a questa norma, secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, la derelictio determina (semplicemente) la restituzione del bene nella piena disponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di esso mediante l'azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori.

E' vero che l'art. 104-ter prevede sia l'ipotesi di non acquisizione all'attivo sia quella di derelizione del bene acquisito ma non ancora liquidato.

Tuttavia la distinzione non rileva ai fini della natura e del provvedimento autorizzatorio e di quello consequenziale adottato nella sede del reclamo.

Il decreto di autorizzazione, nella specie adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, non costituito per mancanza di creditori disponibili, non incide infatti su diritti soggettivi del fallito, visto che semplicemente sottrae, come detto, il bene derelitto all'esecuzione concorsuale. In tutti i casi il provvedimento di autorizzazione assume una funzione integrativa (ordinatoria) di tipo gestorio, consentendo al curatore di non procedere alla liquidazione di determinati beni a fronte delle prescelte modalità della liquidazione indicate nel programma.

Da questo punto di vista non è decisorio il provvedimento emesso dal tribunale ai sensi dell'art. 26, poichè non ha la funzione di risolvere controversie su diritti. Afferisce alle funzioni di controllo sull'esercizio dei menzionati poteri gestori e sulle eventuali misure integrative da adottare, al pari di quanto accade per esempio nelle ipotesi di autorizzazione all'affitto di azienda (su cui v. Cass. n. 1240-13).

In generale deve escludersi il connotato della decisorietà quanto agli atti che sono espressione dei poteri ordinatori del tribunale e del giudice delegato (Cass. n. 7532-05, Cass. n. 1983-03, Cass. n. 9064-02).

Come questa Corte ha già altre volte osservato, le decisioni del tribunale sulle corrispondenti tipologie di reclami attengono esclusivamente alla individuazione delle modalità ritenute più opportune per amministrare in modo appropriato e utile alla massa il patrimonio del fallito, atteso che di siffatta amministrazione il fallito è stato spogliato con la dichiarazione di fallimento.

In conclusione: i relativi provvedimenti non assumono carattere decisorio, perchè non è previsto un diritto del fallito di determinare le decisioni gestionali degli organi della procedura; e non possiedono neppure carattere definitivo, poichè la corrispondente scelta gestoria è sempre suscettibile di modificazione, salva l'eventuale maturazione medio tempore di incompatibili diritti di terzi. Ne segue che al fallito compete solo la facoltà di ottenere, attraverso eventuali reclami, un riesame di merito delle scelte gestionali, oltre che naturalmente di formulare osservazioni e contestazioni in sede di rendiconto, in ipotesi di paventata lesione del diritto di vedere reintegrato il suo patrimonio a seguito della chiusura del fallimento (L. Fall., art. 116, commi 3 e 4).

IV. - Occorre precisare che nel primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto del tribunale per vizio di costituzione del giudice. Si sostiene che la violazione non era nel concreto denunciabile col rimedio della ricusazione (nel rispetto dei termini previsti), per l'inconsapevolezza della composizione del collegio giudicante prima della decisione.

Sennonchè neppure questo rileva onde stabilire la natura del provvedimento ricorribile.

Infatti non interessa alfine quale sia il tipo di vizio denunciato, se cioè attinente o meno a violazioni paventate come relative a principi del processo.

Il contenuto non decisorio del provvedimento, e dunque la sua non impugnabilità ex art. 111 Cost., permane anche quando si faccia valere la lesione di un asserito diritto processuale (cfr. Cass. Sez. U n. 3070-03; Cass. Sez. U n. 11026-03), in quanto la decisorietà consiste nell'attitudine del provvedimento a incidere sui diritti soggettivi sostanziali delle parti con la particolare efficacia del giudicato, che a sua volta è effetto tipico della giurisdizione contenziosa.

Su tali principi vi è sostanziale continuità di giurisprudenza (e v. infatti Cass. Sez. U n. 26989-16, Cass. Sez. U n. 1914-16), donde il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019.