Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23207 - pubb. 11/02/2020

Omessa produzione del contratto di finanziamento, nullità del negozio e azzeramento degli interessi

Tribunale Vicenza, 05 Febbraio 2020. Est. Aglaia Gandolfo.


Contratti bancari – Mancanza di contratto scritto – Nullità – Usura sopravvenuta – Irrilevanza – Fideiussione – Contratto autonomo di garanzia



Nel caso in cui la banca, nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, non produca il contratto scritto di finanziamento, sussiste la nullità assoluta del negozio e la sanzione è l’azzeramento di ogni interesse e commissione, non potendosi applicare il c.d. tasso BOT di cui al 7° comma dell’art. 117 T.U.B., che concerne le diverse ipotesi di nullità parziale per mancanza della clausola di pattuizione degli interessi in quanto assente (4° comma) o indeterminata (6° comma).

Qualora l’usura si manifesti nell’ambito di un’apertura di credito in conto corrente per anticipazioni nel corso del rapporto e non risulti pattuita nel contratto, va qualificata come sopravvenuta ed è quindi irrilevante.

Nel caso in cui vi sia prestazione di garanzia da parte di un terzo, ai fini della qualificazione come contratto autonomo di garanzia occorre che la banca dia la prova del rafforzamento della posizione creditoria non solo con l’affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma anche con la possibilità di pretendere da parte di quest’ultimo l’adempimento a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale; tale qualificazione è esclusa quando risulti che le parti abbiano espressamente e ripetutamente qualificato il negozio come fideiussione e la garanzia sia stata prestata su un modulo prestampato e predisposto unilateralmente con clausole serialmente sottoposte a tutti i clienti della banca. (Paolo Doria) (riproduzione riservata)


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