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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23199 - pubb. 11/02/2020.

Conto corrente bancario: la variazione delle condizioni contrattuali non comporta usura sopravvenuta ma originaria


Tribunale di Benevento, 02 Ottobre 2019. Est. Galasso.

Conto corrente bancario – Variazione delle condizioni contrattuali – Usura sopravvenuta – Esclusione – Usura originaria


Nel caso del conto corrente bancario, in ipotesi di esercizio dello ius variandi da parte della banca, non si può verificare il fenomeno del contrasto a posteriori di una clausola già pattuita con la sopravvenuta individuazione legale dei tassi usurari, bensì la variazione, da parte della banca medesima, del saggio precedente degli interessi: sicché il nuovo valore di questi ultimi ben può eccedere il tasso-soglia vigente al momento della variazione stessa (usura originaria). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Seconda Civile

 

Il Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 4114/2018 R.G.A.C.:

ritenuto, melius re perpensa, che la causa necessiti di istruttoria;

osservato, in particolare, che gli estratti conto depositati, pur privi del periodo iniziale del rapporto (la prima data indicata è quella del 29 Dicembre 1989, con un saldo, derivante da operazioni pregresse, di lire 29.007.380, a debito del correntista), consentono egualmente, seppur partendo dal primo saldo apparente, sfavorevole alla parte attrice, di accertare lo svolgimento del rapporto medesimo dalla data iniziale del primo mese documentato in avanti (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543);

reputato (con salvezza di miglior argomentazione nella sentenza) che la carenza del contratto scritto non possa riverberarsi negativamente sulla posizione del correntista, dovendosi, invece, applicare i criteri sostitutivi di legge (appositamente stabiliti): in particolare, nel tempo, dall’art. 1284 c.c., dall’art. 5, l. 154/1992 (con effetto – ex art. 11 della stessa legge – decorsi centoventi giorni dal 10 Marzo 1992), e, infine (dal 1° Gennaio 1994), dall’art. 117, co. 7, t.u.b. (con riferimento, quanto a prezzi e condizioni resi pubblici, anche a quelli risultanti dagli estratti conto);

considerato che il rapporto risale a prima dell’entrata in vigore della l. 108/1996, e che solo il successivo superamento dei tassi-soglia, nel tempo, potrà rilevare (v., più ampiamente, la successiva lettera ‘f’);

precisato, ulteriormente:

a) quanto alla capitalizzazione degli interessi a debito, che essa vada esclusa, sinché non risulti applicata una capitalizzazione di pari periodicità;

b) che, sino al 28 Gennaio 2009, vada esclusa la commissione di massimo scoperto, laddove non pattuita o pattuita mediante clausola di contenuto non determinato, né determinabile: ove, invece, pattuita mediante clausola di contenuto determinato o determinabile, si applicheranno i principi dettati da Cass. civ., Sez. III, 7.3.2017, n. 5609: «se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi», perché applicata sull’utilizzato, si seguiranno i criteri dettati in proposito dei medesimi interessi passivi (tassi ed anatocismo); «se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiato solamente alla chiusura definitiva del conto»; dal 29 Gennaio 2009, si escluderà la commissione di massimo scoperto ove siano presenti clausole difformi dalle previsioni di cui all’art. 2 bis, d.l. n. 185/2008 (introdotto dalla legge di conversione, n. 2/2009), e con la decorrenza prevista da tale norma, ossia dal centocinquantesimo giorno dal medesimo 29 Gennaio 2009, trattandosi di contratto antecedente;

c) quanto alle valute, che si dovrà verificare il rispetto delle condizioni negoziali: in caso di assenza di pattuizioni o di mancata applicazione delle medesime, si ricalcoli riportando la valuta alla data contabile dell’operazione: dal 10 Marzo 1992, si verifichi l’osservanza dell’art. 7, l. 154/1992, nelle sue successive formulazioni, e, in caso di infrazione, si ricalcoli conformemente alla norma; 1° Gennaio 1994, si verifichi l’osservanza dell’art. 120 t.u.b., nelle sue successive formulazioni, e, in caso di infrazione, si ricalcoli conformemente alla norma;

d) che si condurrà, rispetto alle rimesse solutorie (che l’ausiliario dovrà individuare), un calcolo tale da escludere tali rimesse, ove anteriori al decennio dal 28 Ottobre 2015;

e) che il c.t.u. dovrà, altresì, accertare se la c.m.s., per come regolata nei patti negoziali, appaia sufficientemente determinata o determinabile nella sua applicazione: in caso contrario, dovrà essere eliminato ogni addebito a titolo di c.m.s.; in caso affermativo, invece, il c.t.u. dovrà verificare se sia stata rispettata la disciplina introdotta, nel tempo (ed irretroattiva), dall’art. 2 bis, d.l. 185/2008, conv. dalla l. 2/2009 (sulla quale è intervenuta Cass. civ., Sez. I, 15.5.2019, n. 12997: «L'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca.»);

l’ausiliario dovrà, in caso di contrasto delle condizioni applicate, rispetto a quelle di legge, escludere gli addebiti viziati.

f) quanto all’usura (possibile nonostante l’applicazione dei tassi sostitutivi di legge, dovendosi considerare l’influenza delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse), che occorrerà accertare se sia stata violata, nel tempo, la relativa disciplina: con riguardo ai periodi oggetto dei decreti ministeriali, il cui testo è stato depositato depositati dal ricorrente (Cass. civ., Sez. III, 30.1.2019, ord. n. 2543);

in generale, caso di usura, occorrerà azzerare la somma addebitata a titolo di interessi: l’ausiliario dovrà verificare se la banca, nel variare nel tempo le condizioni contrattuali, abbia infranto le soglie determinate dai decreti ministeriali in vigore all’epoca delle variazioni medesime: il che non significa accedere alla tesi dell’usura sopravvenuta (da escludersi, come persuasivamente affermato, con riguardo all’ipotesi dei mutui a tasso fisso o variabile, ma con principio generale, da Cass. civ., Sezz. UU., 19.10.2017, n. 24675): nel caso del conto corrente bancario, infatti, non si verifica il fenomeno del contrasto a posteriori di una clausola già pattuita con la sopravvenuta individuazione dei tassi usurari, bensì la variazione, da parte della banca, del saggio precedente degli interessi, sicché il nuovo valore di questi ultimi ben può eccedere il tasso-soglia vigente al momento della variazione stessa;

con particolare riferimento agli effetti della c.m.s. (ove si tratti di clausola di contenuto determinato o determinabile) sull’usurarietà delle condizioni, si dovrà verificare se siano state infrante le regole poste dall'art. 2 bis, d.l. n. 185/2008 (inserito dalla legge di conversione n. 2/2009), e se, per il periodo anteriore, sia stato rispettato il criterio previsto da Cass. civ., Sezz. UU., 20.6.2018, n. 16303 ( poi seguita da Cass. civ., Sez. I, 18.1.2019, ord. n. 1464), secondo cui «In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.»;

riservata alla decisione finale ogni altra questione;

 

P.Q.M.

1. revoca l’ordinanza in data 20 Agosto 2019;

2. nomina c.t.u., per quanto in motivazione, la Dott.ssa OMISSIS;

3. fissa udienza, per il conferimento dell’incarico al c.t.u., al 6 Novembre 2019;

4. autorizza, sin d’ora, le parti a nominare cc.tt.p., fino all’inizio delle operazioni di c.t.u.;

5. manda per la comunicazione alle parti ed al c.t.u.

 

Benevento, 2 Ottobre 2019

Il Giudice

Dott. Luigi GALASSO