Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23196 - pubb. 11/01/2019

Cessazione dell'attività d'impresa e operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa

Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 1989, n. 4599. Pres. Vela. Est. Sensale.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Cessazione della attività d'impresa agli effetti del termine annuale ex art. 10 legge fall. - Configurabilità - Condizioni



La cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge fall.), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell'Esercizio dell'impresa. Il relativo apprezzamento del giudice del merito, se sufficientemente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimità. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.    Andrea VELA             Presidente

  "       Domenico MALTESE Consigliere

  "       Antonio SENSALE      Rel. "

  "       Michele CANTILLO    "

  "       Renato SGROI             "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

B. B., elett. dom. in Roma via F. Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi che lo rapp. e difende con l'avv. Giorgio Grasselli come da mandato in atti.

Ricorrente

contro

Fallimento B. B., in persona del curatore dott. G. C., elett. dom. in Roma via Mascagni 154, presso avv. Paolo Vitucci che lo rapp. e difende con l'avv. Lino Guglielmucci come da mandato in atti.

e nei confronti

BANCA POPOLARE DI PADOVA TREVISO ROVIGO, Soc. copp. a r.l. con sede in Padova, in persona del suo Direttore Generale dott. A. C., elett. dom.; in Roma via Licionio Calvo 41, presso l'avv. Giuliana Pane Poletti che la rapp. e difende con l'avv. Pietro Giudice come da mandato in atti.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 24.11.86 - 11.4.87 n. 249

Sentita la rel. del cons. dott. A. Sensale

per i ric. l'avv. Manzi

per il Fall. l'avv. Vitucci

per la Banca l'avv. Poletti

Sentito il P.M. dott. Renato Golia che conclude per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

Su istanza della Banca Popolare di Padova, Treviso e Rovigo, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 16 febbraio 1984, dichiarava il fallimento di B. B., esercente la produzione e il commercio di capi di abbigliamento.

Il fallito proponeva opposizione, deducendo fra l'altro, che la sua attività era cessata da oltre un anno.

Resistevano il curatore e la banca e l'adito Tribunale rigettava l'opposizione con decisione confermata dalla Corte d'appello in base alle seguenti considerazioni.

Nel periodo di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il B. aveva tenuto i libri contabili con le relative registrazioni; aveva redatto il bilancio al 31 dicembre 1983; aveva provveduto ai pagamenti dei dipendenti e dei fornitori, oltre a compiere rilevanti e dei fornitori, oltre a compiere rilevanti atti di liquidazione vendendo macchine per un valore di L. 144.200.000. Tali attività, almeno in parte, rientravano tra quelle normalmente compiute nell'esercizio dell'impresa e, del resto, la stessa attività di liquidazione non importa, di regola, necessariamente la cessazione di ogni attività imprenditoriale, allorché siano compiute dall'imprenditore operazioni ricollegabili all'esercizio dell'impresa o anche soltanto alla disintegrazione dell'azienda e alla realizzazione dei capitali investiti.

Contro tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione in base ad un motivo, cui il curatore del fallimento e la Banca Popolare di Padova, Treviso e Rovigo hanno resistito con distinti controricorsi. Il ricorrente e la curatela hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, censurando la sentenza impugnata per avere escluso che la sua attività fosse cessata oltre l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento in base alla considerazione che, nel periodo anzidetto, egli aveva tenuto i libri contabili, aveva provveduto ai pagamenti dei dipendenti e dei fornitori ed aveva tenuto i libri contabili, aveva provveduto ai pagamenti dei dipendenti e dei fornitori ed aveva compiuto atti rilevanti di liquidazione delle attività, venendo macchine per un valore di L. 144.200.000. Sostiene il ricorrente che, ai fini previsti dall'art. 10 L.F., non importa che l'azienda sia liquidata, o meno, ma il dato rilevante è costituito dalla cessazione dell'attività dell'impresa. Avrebbe, quindi, errato la Corte del merito nel desumere, dal permanere dell'azienda o di alcuni beni di essa, il perdurare dell'attività dell'impresa e non avrebbe compreso che tale ultima attività non poteva farsi discendere dal pagamento di debiti pregressi nè dalla vendita dei macchinari, integrante un'attività ben diversa da quella - di produzione e vendita di capi di vestiario - che aveva formato oggetto dell'attività d'impresa; e che la tenuta dei libri contabili aveva lo scopo di documentare il pagamento di debiti diretto a sanare pregresse passività.

La censura è infondata.

Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente denunciò alla Camera di Commercio la cessazione della sua attività di vendita, con atto del 20 ottobre 1983, e la cassazione della sua attività di produzione, con atto del 12 dicembre 1983.

Rileva, al riguardo, esattamente la difesa della curatela che, nonostante la natura dichiarativa della denunzia di cessazione (cui può corrispondere una diversa realtà obiettiva) ed il suo valore meramente presuntivo circa la effettiva cessazione dell'attività, di essa deve tenersi conto nella valutazione degli elementi volti a riportare la cessazione ed un momento diverso.

La Corte di appello, pur non attribuendo efficacia decisiva alla denunzia di cessazione (come aveva fatto il Tribunale) e non fondando su di essa il proprio giudizio, non l'ha tuttavia ignorata, se, nell'esaminare l'appello del B., ha preso l'avvio del riferimento a tale circostanza da parte dell'appellante; sì che l'iter argomentativo seguito, poi, dalla Corte non può essere considerato anche in relazione ad essa in quanto acquistata al processo e pacifica tra le parti nella sua realtà fattuale.

Ciò premesso, occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per le imprese commerciali esercitate da un imprenditore individuale, il termine di un anno dalla cessazione dell'impresa, entro il quale può essere dichiarato il fallimento, decorre dalla chiusura della liquidazione, quando in tale fase siano state compiute dall'imprenditore operazioni intrinsecamente identiche a quelle normalmente poste in essere nell'esercizio dell'impresa, o, comunque, tali da rivelarsi come manifestazioni di un'attività economica, sia pure svolta esclusivamente in funzione della disgregazione dell'azienda (in argomento, v. le sent. 7 marzo 1978 n. 1113, 26 febbraio 1980 n. 1328, 19 aprile 1983 n. 2676 e 22 marzo 1984 n. 1918).

Alla stregua di tale enunciato, per potersi ritenere cessata l'attività d'impresa, non basta che non siano intraprese operazioni nuove, ma, anche in assenza di queste, è sufficiente che le operazioni già incorso un anno prima della dichiarazione di fallimento non siano state interrotte; ed, inoltre, il compimento di atti di liquidazione ontologicamente analoghi a quelli posti in essere nell'esercizio dell'impresa deve indurre ad escludere che tale esercizio possa ritenersi cessato.

Le parti si sono attardate a discutere si i connotati suddetti possano riscontrarsi nella vendita di macchinari, che, secondo il ricorrente, costituirebbe dismissione di una componente aziendale in relazione ad un esercizio di impresa già cessato (in quanto tale vendita non integrerebbe una operazione intrinsecamente identica a quelle che formavano oggetto dell'attività d'impresa) e, secondo le parti resistenti, costituirebbe l'ultimo atto di liquidazione conclusivo di quell'attività, rilevato di una cessazione non verificatasi anteriormente, tenuto anche conto della correlazione esistente tra il termine annuale previsto dall'art. 10 e quello per la esperibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, 2 comma, L.F..

Senonchè, non occorre sciogliere il dubbio prospettato dalle parti, in quanto l'apprezzamento della Corte d'appello, insindacabile in questa sede in quanto sufficientemente motivato, si fonda non solo sulla vendita dei macchinari; ma su numerosi altri elementi, tutti confluenti nel senso della negazione che, al momento della dichiarazione di fallimento, l'attività d'impresa del B. fosse cessata da oltre un anno, specialmente nell'implicita correlazione di tali elementi con la denuncia di cessazione alla Camera di commercio di poco anteriore alla sentenza di fallimento, pur nella ritenuta efficacia meramente dichiarativa e nel valore di semplice presunzione da attribuire alla denunzia stessa.

Infatti, la Corte d'appello ha rilevato che, nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il B. aveva provveduto ai pagamenti in favore dei dipendenti e dei fornitori, con chiaro riferimento a dipendenti non ancora licenziati ed a forniture avvenute entro lo stesso periodo, così come aveva provveduto alla redazione del bilancio al 31 dicembre 1983, testimonianza dello svolgimento di attività ancora compiute nel normale esercizio dell'impresa. Trattasi di operazioni che la Corte d'appello da un canto ha correttamente ritenuto intrinsecamente identiche a quelle rientranti in tale esercizio, dall'altro ha considerato rivelatrici della permanenza, di una organizzazione stabile e operante, pur se rivolta all'esaurimento di iniziative precedentemente assunte, con un apprezzamento di merito sufficientemente motivato che, sfugge, per ciò , al sindacato di legittimità. Ed in relazione a tali elementi ha valorizzato la perdurante tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio al 31 dicembre 1983, come confluenti indizi della non ancora avvenuta cessazione dell'attività d'impresa, peraltro denunciata alla Camera di commercio entro l'anno, conformemente all'accertata reale situazione di fatto.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questa fase a favore di ciascuna controparte.

 

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida, a favore della curatela in L. 68.000 e a favore della Banca popolare in L. 45.000, oltre a L. 2.000.000 per onorario a ciascuna delle resistenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 1988.