Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23190 - pubb. 11/01/2019

Fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte e audizione dell'erede

Cassazione civile, sez. I, 09 Marzo 2000, n. 2674. Pres. Corda. Est. Celentano.


Dichiarazione di fallimento entro l'anno dalla morte - Fase istruttoria - Erede - Audizione - Obbligatorietà - Insussistenza



Nel caso di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore entro l'anno dalla morte, ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare, non è obbligatoria l'audizione dell'erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione dell'erede ovvero gli reca un pregiudizio eliminabile soltanto attraverso la partecipazione del medesimo all'istruttoria prefallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Dott. Walter CELENTANO - rel. Consigliere -

Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A


Cenni sulla vicenda processuale

Elga, Vincenzo, Giancarlo e Sandro S., soci accomandanti della soc. "Garden Oty Superette di Felice S. s.a.s.", con atto notificato il 30.01.1987, proposero opposizione alla sentenza in data 15.01.1987 con la quale il tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società e del socio accomandatario S. Felice. Con altro atto in pari data, anche Renato e Pierpaolo S. nonché Luciana Rizzi, quest'ultima in proprio e nella qualità di rappresentante legate del figlio minore Diego S. - tutti quali eredi di Felice S. e la Rizzi anche quale liquidatrice della suddetta società - proposero opposizione alla sentenza di fallimento.

Riuniti i giudizi, il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa il 4.5.1991, nella contumacia della curatela ed in contraddittorio della Banca d'America e d'Italia, creditrice istante, rigettò le opposizioni.

Gli stesi opponenti proposero appello che la Corte napoletana ancora in contraddittorio con la sola Deutsche Bank (già Banca d'America e d'Italia), rigettò.

Ricorrono ora per cassazione, con unico atto, i suddetti eredi di Felice S. nonché la Rizzi quale liquidatrice della società dichiarata fallita.

Gli intimati non si sono costituiti.

Alla discussione del ricorso ha preso parte il nominato (con la procura speciale in atti) difensore della resistente Deutsche Bank. Motivi della decisione

Le censure proposte con il ricorso investono cinque punti della sentenza impugnata, riproponendo - come la stessa sentenza rileva - le stesse questioni dedotte a motivi dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 15 della l.f. per l'omessa notifica dell'istanza di fallimento ad essi eredi del socio accomandatario, dichiarato fallito. Tale motivo è per un verso inammissibile e per l'altro (in diritto) infondato Ed invero se da un lato i ricorrenti non censurano l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata che Pierpaolo, Renato S. e la Rizzi in proprio e quale esercente la patria potestà sul minore Diego S., ricevettero notizia (attraverso una notificazione avvenuta il 22.11.1986) dell'istanza di fallimento, mentre è meramente riproposta l'affermazione che S. Ileana non era stata destinataria di tale notificazione (la sentenza ora impugnata ha rilevato, sul punto, che quest'ultima aveva proposto opposizione al fallimento e che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto, emessa in entrambi i gradi di merito, ebbe ad essere rigettato con sentenza n. 5869 del 1993), dall'altro risulta corretto il principio di diritto cui la Corte di Appello si è richiamata - più volte affermato da questa Corte (v. proprio la sentenza n. 5869 del 1993) - secondo il quale "non è obbligatoria l'audizione dell'erede dell'imprenditore defunto, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.f., nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione di fallimento atteso che nessuno degli accertamenti rimessi al tribunale incide in modo immediato e diretto sulla posizione dell'erede ovvero gli arreca un pregiudizio che soltanto la partecipazione del medesimo alla fase istruttoria prefallimentare valga ad eliminare".

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 78, 79 e 80 c.p.c. nonché l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto che "nel procedimento di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 80 c.p.c. l'audizione delle persone interessate non è prevista a pena di nullità". Il motivo che è diretto ad inficiare quella ritualità del procedimento prefallimentare che i giudici di merito hanno rilevato e ritenuto, è del tutto infondato.

In tal senso rileva che gli stessi ricorrenti ammettano che dell'istanza di fallimento presentata a carico della società si diede comunicazione al curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 e 80 c.p.c. mentre per l'altra parte della censura, che nuovamente propone l'assunto della "mancata notizia dell'istanza di fallimento a tutti gli eredi", possono essere richiamate le considerazioni già svolte nella disamina del primo motivo. Anche del terzo motivo, che, senza alcun richiamo ai motivi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c., censura la sentenza per la ritenuta esistenza di un titolo giudiziale (un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società) che la banca creditrice aveva posto a base dell'istanza di fallimento, dev'essere ritenuta l'infondatezza.

Esso introduce, in termini di pura e semplice asserzione negativa una questione di fatto che i giudici dell'appello hanno ritenuto come non controversa, appunto in fatto e con il rilievo che la società poi dichiarata fallita non aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, onde risultava, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, un valido titolo esecutivo.

Il quarto motivo svolge censure di "illogicità e contraddittorietà della motivazione" avverso quella parte della sentenza relativa all'accertamento dello stato di insolvenza della società fallita.

Anche tale censura, che può essere disaminata soltanto nel senso delle censura proposte e con esclusione di ogni valutazione della situazione economico patrimoniale della società, che è rimessa al giudice di riferito, è infondata.

La sentenza appare invero incensurabile nell'accertamento che la situazione della società registrava in un passivo di oltre 200 milioni o e che la stessa era venuta a trovarsi del tutto priva di attività liquide o facilmente liquidabili la sentenza stessa risulta poi assolutamente corretta nell'affermazione in diritto che la volontà del creditore di adempiere e la sussistenza di condizioni oggettive, quand'anche ricollegabili al c.d. factum principis (rilascio di autorizzazioni amministrative o giudiziarie), ostative all'adempimento non sono di per sè sufficienti ad escludere lo stato di insolvenza questo risolvendosi in uno stato patologico nel quale l'inadempimento assume rilevanza giuridica di per sè e prescinde dall'intenzione dell'imprenditore di adempiere - rivelatasi, nel caso di specie, irrealizzabile alle normali scadenze vedi sul punto in diritto, in tal senso ex multis, Cass. 5736 del 1993). Il quinto motivo è inammissibile in quanto introduce una questione - se corrisponda all'interesse dei creditori la dichiarazione di fallimento - estranea alla stessa materia, come la sentenza ha ben rilevato, del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Con la memoria depositata i ricorrenti richiamano la recente sentenza n. 66 emessa in data 12.03.1999 dalla Corte Costituzionale circa l'applicabilità della norma dell'art. 11 (che interesserebbe nel caso di specie) l.f. al fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.f.).

Detta pronuncia è nota a questa Corte e tuttavia essa è destinata a non spiegare influenza alcuna nel presente giudizio atteso che non risulta proposto, nei gradi di merito, un motivo di opposizione al fallimento basato sull'avvenuto decorso dell'anno (che del resto implica un accertamento di fatto non desumibile nemmeno dalla sentenza ora impugnata tra la dichiarazione di fallimento della società Garden City Superette e (contestualmente, ex art 147 comma 1^ l.f.) del socio accomandatario S. Felice e il decesso di quest'ultimo. Nè la questione proposta è tale che debba essere rilevata d'ufficio.

Il ricorso va dunque rigettato.

 

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in lire 115.000 oltre lire 3.000.000 per onorario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2000.