Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23183 - pubb. 11/01/2019

Decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio occulto receduto

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2004, n. 10268. Pres. Grieco. Est. Piccininni.


Dichiarazione di fallimento del socio occulto receduto - Termine annuale - Decorrenza



In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fallim. nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non può farsi risalire alla data del suo recesso (nè, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, dato che l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario), ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, di guisa che occorre, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRIECO Angelo - Presidente -

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -

Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


LA CORTE osserva quanto segue.

Con sentenza del 12.1.1995 il Tribunale di Venezia dichiarava il fallimento di P. Armando, in estensione di quello della Linea Carni s.a.s. di M. Stanislao, dichiarato il 24.3.1994. L'opposizione proposta da P. veniva accolta per la parte relativa alla domanda di revoca del suo fallimento, in considerazione del fatto che la sua qualità di socio sarebbe venuta meno in data 19.4.1993, e quindi al momento della relativa dichiarazione il termine annuale previsto dall'art. 10 l.f. sarebbe stato superato. La domanda di risarcimento del danno conseguente alla declaratoria di fallimento veniva invece respinta, sotto il duplice profilo dell'esistenza di prove sufficienti per far ritenere che il P. fosse socio occulto della società fallita e dal fatto che la sentenza della Corte Costituzionale che aveva affermato l'applicabilità dell'art. 10 l.f. anche all'ipotesi prevista dell'art. 147 l.f. era intervenuta nella mora del giudizio. Avverso la detta sentenza proponeva appello principale il Fallimento della Linea Carni s.a.s. e appello incidentale P. Armando. Il primo deduceva sostanzialmente che ai fini della decorrenza del termine annuale sarebbe stato necessario fare riferimento alla sentenza del fallimento della società e non a quello del socio in estensione, e sotto questo riflesso il termine annuale sarebbe stato rispettato; il secondo lamentava il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lui proposta.

La Corte di Appello di Venezia rigettava entrambi gli appelli, quanto a quello principale, per effetto del contenuto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 66 e 319, rispettivamente del 1999 a del 2000, con le quali era stata affermata l'applicabilità per i soci di società di persone del termine annuale dello scioglimento del rapporto sociale ai sensi dall'art. 10 l.f. ovvero dalla perdita della responsabilità illimitata, e, quanto a quello incidentale, in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta dal P. nell'ambito delle società, delle quali sarebbe ragionevolmente potuto emergere che egli appariva il vero gestore dalla società". La sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione del Fallimento Linea Carni s.a.s., che con un solo motivo denunciava violazione di legge, rilevando sostanzialmente come la Corte Costituzionale avesse dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo primo comma dell'art. 147 l.f., e non anche del secondo, come l'ipotesi del socio occulto, ricorrente nella specie, dovesse considerarsi fattispecie del tutto particolare, in quanto tale sottratta alla generale disciplina prevista dall'art. 147, comma 1 l.f. come infine, il "dies a quo" dovesse essere computato dall'originaria sentenza dichiarativa di fallimento della società palese.

Resisteva con controricorso P. Armando, che proponeva anche ricorso incidentale in relazione al rigetto della domanda risarcitoria da lui formulata, denunciando in proposito vizio di motivazione.

Resisteva a sua volta al ricorso incidentale il Fallimento Linea Carni s.a.s., deducendone l'inammissibilità per l'inesistenza della notificazione, effettuata su istanza del domiciliatario. Entrambe le parti depositavano memorie.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'Udienza pubblica del 13.1.2004.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. si osserva, per quanto riguarda quello incidentale, che lo stesso va dichiarato inammissibile unitamente al controricorso, poiché la notificazione di detti atti è stata effettuata su istanza di legale (Avv. Svariati) che non aveva la qualità di procuratore della lite, rivestendo, invece, quella di domiciliatario del ricorrente, qualità di per sè inidonea a conferire alcun potere di impulso e di rappresentanza.

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta infatti, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte, ad un suo procuratore, al difensore munito di mandato. Ne consegue che, essendo limitata la funzione del domiciliatario alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti ad essa notificati, la notificazione effettuata a sua istanza risulta affetta da inesistenza (C. S.U. 1996/ 9972). Nè rileva in senso contrario la circostanza, richiamata dal P. nella memoria, che è stata più volte affermata da questa Corte la legittimità del procedimento notificatorio se sollecitato da soggetto delegato, anche verbalmente, da quello legittimato ovvero anche da chi abbia semplicemente speso la sua qualità di incaricato del legittimato.

In entrambe le ipotesi occorre, infatti, che le dette qualità risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Venendo quindi, all'esame dal ricorso principale, va precisato che con un solo motivo è stata denunciata violazione di legge sotto tre distinti profili, intimamente connessi fra loro e sostanzialmente incentrati sull'erronea interpretazione dell'art. 147, comma 2, l.f. in relazione all'affermata configurabilità, anche per il socio occulto di una società di persone, della preclusione alla dichiarazione di fallimento per decorrenza del termine annuale della data di cessazione del rapporto sociale, così come previsto dall'art. 10 l.f. per l'imprenditore individuale, con riferimento alla cessazione dell'attività di impresa.

In particolare, le due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 66/1999 e 319/2000), sulle cui basi il giudice del merito aveva adottato la sua decisione, non sarebbero state correttamente evocate, essendo il fallimento del socio occulto una fattispecie del tutto peculiare, alla quale non sarebbe dunque possibile applicare analogicamente il disposto dell'art. 147, comma 1, l.f. (secondo il ricorrente le due richiamate pronunce della Corte Costituzionale non avrebbero avuto invero incidenza sul comma 2), attesa la mancanza di una preventiva formalizzazione in atti opponibili a terzi del rapporto esistente tra socio occulto e società.

Il rilievo è fondato nei limiti e nei termini appresso precisati. La Corte Costituzionale, dopo aver stabilito che "la disposizione denunciata (e cioè l'art. 147 l.f.) va interpretata nel senso che, a seguito del fallimento della società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere dichiarato fallito solo entro il termine, fissato dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, di un anno dallo scioglimento del rapporto" (sentenza n. 66 del 1999), in applicazione del generale principio di certezza delle situazioni giuridiche, ha poi ulteriormente chiarito che, per le medesime ragioni già illustrate nella sentenza n. 66, il limite temporale alla assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale deve essere applicabile in tutti i casi in cui la responsabilità illimitata del socio sia venuta meno (sentenza n. 319 del 2000), e da tale affermazioni ha fatto poi discendere la declaratoria di illegittimità dell'art. 147, comma 1, l.f., nella parte in cui in esso è previsto che il fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia decorso un anno dal momento in cui costoro abbiano perso la responsabilità illimitata.

Gli effetti delle dette decisioni devono essere interpretati alla luce della normativa vigente relativamente ai punti considerati, e in particolare tenendo conto dell'art. 2290, comma 2, c.c., per il quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio "deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato". Ne deriva dunque, per quanto rileva in questa sede, che per il socio di società personale receduto l'anno per la relativa dichiarazione di fallimento decorre dal momento in cui il dato concernente la perdita della sua responsabilità illimitata sia stata portata a conoscenza dei terzi nelle forme di legge (comunicazione epistolare per le società semplici, iscrizione al registro), o nelle altre comunque adeguate a tale scopo, e che, in mancanza, il socio rimane esposto all'illimitata responsabilità sociale, e quindi al fallimento in estensione nel caso di insolvenza.

Se la disciplina risulta tuttavia assolutamente chiara nei casi di società palesi con soci palesi, perplessità sono invece sorte con riferimento alle ipotesi in cui non sia stata rispettata la normativa pubblicitaria e quindi, per quel che qui interessa, per i soci occulti di società di persone dichiarate fallite.

In particolare, sotto questo riflesso il Tribunale di Trani aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 2, l.f. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui detta disposizione non prevede un limite temporale, decorrente dalla sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio occulto.

La Corte Costituzionale, con ordinanza del 5.7.2002, n. 321, ha però dichiarato manifestamente infondata la questione, osservando che "la premessa da cui prende le mosse il giudice rimettente...risulta palesemente erronea, non potendo in alcun modo essere poste a raffronto...due situazione del tutto diverse quali sono quelle del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto di una società irregolare perché non iscritta nel registro delle imprese"; che "tutto il nostro sistema normativo...è improntato a netta differenza tra società registrate e società irregolari o occulte, potendo essere opposte ai creditori (salvo che questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza) solo le vicende, societarie e personali, regolarmente iscritte nel registro delle imprese..."; che "le sentenze di questa Corte n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000...considerano appunto esclusivamente ipotesi nelle quali sia stata regolarmente cancellata una società dal registro delle imprese ovvero nelle quali sia regolarmente pubblicizzata la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile a seguito di vicende che siano state, a loro volta, debitamente portate a conoscenza di terzi nelle forme prescritte; ed evidenziando infine che "è proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche che consente al legislatore di dare una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale opzione", conclusione che d'altra parte, è in sintonia con gli interessi dei creditori "risultando la possibilità di chiedere il fallimento di chi ha volutamente occultato la propria qualità di socio un mezzo di rafforzamento della garanzia patrimoniale". Risulta, dunque, del tutto chiaro, alla luce delle richiamate univoche affermazioni dalla Corte Costituzionale (fra l'altro ribadita con ord. 36/2003 per quanto riguarda l'opponibilità ai creditori delle vicende - societarie e personali - conoscibili attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese), che con le due precedenti sentenze sopra citate essa ha inteso considerare soltanto i casi della regolare cancellazione di società e della regolare pubblicizzazione della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (come più semplicemente si desume, d'altra parte, pure dal fatto che la dichiarazione di incostituzionalità è stata limitata al primo comma dell'art. 147, senza essere formalmente estesa al secondo comma), e che pertanto il principio di certezza delle situazioni giuridiche, la cui generale attuazione la Corte Costituzionale ha inteso tutelare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 l.f., impone che la decorrenza del termine annuale per il socio occulto receduto non può farsi risalire alla data del suo recesso, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (il ricorrente ha fatto riferimento in proposito alla data del fallimento della società, ma il rilievo è privo di pregio perché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo fra socio e società, e quindi la fissazione di un termine diverso da quello indicato del legislatore o da quello risultante da pronunce della Corte Costituzionale, nella sua istituzionale attività di sindacato della compatibilità con il dettato costituzionale della legislazione sottoposta al suo esame, sarebbe arbitrario).

Non vi è, infatti, una impossibilità oggettiva a che questo si verifichi, ben potendo astrattamente la circostanza essere comunicata in via epistolare ai creditori risultanti dalla documentazione della società o comunque essere fornita prova della relativa conoscenza;

il fatto poi che, in assenza della detta prova, possa essere dichiarato il fallimento in estensione indipendentemente dalla data in cui è intervenuto il recesso (e quindi ipoteticamente anche se effettuato da più di un anno), a causa del mancato inizio della decorrenza del termine stante l'omessa pubblicizzazione dello scioglimento del vincolo sociale, rappresenta dato del tutto irrilevante poiché, essendosi il socio occulto per sua stessa scelta sottratto alla disciplina approntata dal legislatore per le società ed i soci regolari, appare ragionevole che egli possa non beneficiare dei limiti temporali alla sua responsabilità illimitata. Una volta, invece, comunicato l'evento, non vi sarebbe motivo per mantenere una diversità di disciplina in situazioni divenute fra loro omogenee. Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che la qualità di socio del P. era venuta meno in data 19.4.1993, interpretando le due più volte citate sentenze della Corte Costituzionale nel senso che da tale data dovesse iniziare a decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, termine che alla data in cui questa è intervenuta (12.1.1995) risultava ampiamente decorso. Tuttavia, l'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine, come detto, è errato, dovendosi invece tenere conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata per una nuova valutazione sul punto sotto tale riflesso, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

 

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed il controricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004