Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23181 - pubb. 11/01/2019

Il recesso del socio non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 04 Agosto 2004, n. 14962. Pres. Ciciretti. Est. Filadoro.


Fallimento - Società - Società di persone - Recesso del socio prima del fallimento - Omessa pubblicità - Rilevanza per i terzi - Esclusione - Estensione del fallimento - Configurabilità - Apprezzamento circa la idoneità del mezzo di pubblicità - Incensurabilità in cassazione - Limiti



Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, cod. civ., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell'art. 147 legge fall., ne' assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto riguarda i terzi, a quel momento è ancora in atto; l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la idoneità del mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio dalla società di persone è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -

Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23 ottobre - 8 novembre 2001 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello di Sergio PilL. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'INPS e relativo a contributi previdenziali riguardanti il periodo 1 gennaio 1982-30 novembre 1983. I giudici di appello osservavano che il PilL. aveva dedotto sin dalla opposizione a decreto ingiuntivo che egli nulla avrebbe dovuto pagare, riguardando i contributi previdenziali una società di persone la s.n.c. CAMETO, dalla quale egli era receduto sin dal 1982, rilevando la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti indispensabili ai fini della individuazione della esatta domanda. In via del tutto subordinata, il PilL. aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei contributi. Rispondendo alle eccezioni sollevate dall'appellante, la Corte d'Appello rilevava: che l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo era del tutto infondata, essendo chiaramente indicati in esso i titoli azionati dall'Istituto, che si basavano tra l'altro su di un accertamento ispettivo dello stesso e su una certificazione rilasciata dal Dirigente dell'INPS. Il ricorso per decreto ingiuntivo, ricordavano i giudici di appello, può anche essere redatto in modo sommario, purché lo stesso sia corredato dalla documentazione prevista dagli articoli 634 e 635 codice di procedura civile (Cass. 535/80). In ordine alla dedotta estromissione dalla società, i giudici di appello rilevavano che non era stata fornita alcuna prova al riguardo: il documento prodotto dal PilL. non poteva avere alcun valore essendo privo di data certa e non essendo sicura neppure la sua provenienza. Lo stesso, pertanto, non poteva avere alcun valore sul piano probatorio. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante, la Corte rilevava che il verbale ispettivo era stato notificato alla società CAMETO in data 14 aprile 1983, il verbale di illecito amministrativo in data 22 maggio 1984.

La società CAMETO era stata dichiarata fallita nel 1983. L'INPS aveva presentato domanda di ammissione al passivo che, come noto, produce gli stessi effetti di un atto di citazione ai fini della interruzione della prescrizione.

La dichiarazione di fallimento era stata poi estesa nei confronti del socio, illimitatamente responsabile (trattandosi di società di persone). La sentenza che estendeva il fallimento al PilL. risaliva al 6 marzo 1994. Non vi era prova che il PilL. avesse proposto opposizione avverso tale dichiarazione, essendo stata acquisita agli atti solo una comparsa di riassunzione della causa con la quale il PilL. aveva chiesto l'accertamento della sua estromissione dalla società (causa della quale peraltro non si conosceva l'esito). Trovava nel caso di specie applicazione il termine decennale di prescrizione di cui alla legge n. 153 del 1969, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, essendo l'atto interruttivo intervenuto anteriormente alla entrata in vigore della nuova normativa.

Avverso questa decisione il PilL. ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da tre motivi.

Resiste l'INPS con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, interpretazione delle risultanze probatorie.

Ad avviso del ricorrente le disposizioni di cui all'art. 125 e 414 codice di procedura civile, applicabili anche alla procedura monitoria, richiedono e prevedono che gli atti giudiziari contengano - a pena di nullità - elementi sufficienti a illustrare la domanda proposta e tali, comunque, da consentire al convenuto di svolgere specifiche difese e contestazioni.

Nel caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo non conterrebbe e non una generica Indicazione dei crediti azionati (contributi INPS omessi) e del periodo cui gli stessi si riferivano.

Tale lacuna, rileva ancora il ricorrente, non poteva neppure essere colmata sulla base della documentazione prodotta (verbali di accertamento ispettivo INPS e certificazione sottoscritta dal Dirigente dell'Istituto, ai sensi degli articoli 634 e 635 codice di procedura civile). Nel ricorso per decreto ingiuntivo era, infatti, indicato solo un importo complessivo a titolo di contributi previdenziali e non si faceva riferimento ai pagamenti parziali ed alla richiesta di condono che peraltro il PilL. aveva presentato in relazione a contributi del 1982. Donde una evidente difficoltà di esercitare il diritto di difesa da parte del ricorrente. Tra l'altro, i giudici di appello avevano escluso qualsiasi rilevanza alla documentazione prodotta dal PilL. dalla quale risultava che lo stesso sin dal marzo 1982 era stato estromesso dalla società ed aveva iniziato a svolgere attività di lavoro dipendente.

Il primo motivo è infondato.

I giudici di appello hanno mostrato di conoscere e di condividere il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale al ricorso per ingiunzione non si applicano interamente le disposizioni di cui all'art. 414 codice di procedura civile sul contenuto del rapporto (Cass. 17 aprile 2002 n. 5526). Secondo i principi più volti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, il creditore opposto riveste la qualità sostanziale di attore, quale parte che ha promosso il giudizio con il ricorso per decreto, mentre il debitore opponente ha quella di convenuto, con i correlativi oneri probatori (Cass. 4 maggio 1994 n. 4286, 17 novembre 1997 n. 11417, 3 maggio 2001 n. 3114).

La memoria difensiva dell'opposto deve rispondere ad una duplice funzione. Anzitutto a quella di consentire alla parte opposta di formulare, quale prima risposta all'opposizione, deduzioni o controeccezioni volte a contestare i fatti estintivi o modificativi ovvero le domande riconvenzionali dedotti o proposte dall'opponente. In secondo luogo, deve rispondere all'esigenza, della medesima parte opposta, di specificare deduzioni e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso ingiunzione e che egli intenda far valere, ad integrazione degli elementi probatori offerti per ottenere il decreto ingiuntivo, proprio in ragione della trasformazione del procedimento da sommario in giudizio a cognizione piena, nel quale devono applicarsi tutte le regole generali in materia di prova.

Con la ulteriore precisazione che nella memoria ex art. 416 codice di procedura civile, l'opposto potrà soltanto modificare la domanda introdotta con il ricorso per ingiunzione -senza poter formulare domande nuove - poiché gli elementi essenziali dell'azione e cioè il fondamento o titolo e l'oggetto della pretesa azionata giudizialmente devono pur sempre rinvenirsi, anche alla stregua delle norme sul rito del lavoro, nel ricorso per ingiunzione quale atto introduttivo del giudizio, ancorché detti elementi possano essere specificati o meglio chiariti nell'anzidetta memoria dell'opposto. Eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono comunque determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo avere rilievo solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria..

Tornando ora al caso in esame, va sottolineato che i giudici di appello, con motivazione adeguata, hanno osservato che l'oggetto della domanda ed il fondamento della stessa erano ben chiari sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, contenendo essi sia la descrizione dei contributi richiesti che il periodo cui gli stessi si riferivano. Tra l'altro, ha osservato la Corte, il ricorso faceva riferimento a tutta la documentazione prodotta, nella quale erano Elencati analiticamente tutti i contributi richiesti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti la prescrizione (art. 2, comma 22, legge n. 638 del 1983, art. 41 della legge 153 del 1969, articolo 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995). Il credito azionato risaliva al periodo 1982-1983. Il fallimento della società, poi esteso al PilL., risultava chiuso con sentenza 27 settembre 1989. Pertanto, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, il nuovo termine prescrizionale di cinque anni doveva trovare applicazione anche ai contributi precedentemente maturati, ad eccezione di atti interruttivi della prescrizione o di procedure già iniziate.

Sarebbe stato onere dell'INPS fornire la prova della esistenza di validi atti interruttivi.

L'Istituto aveva prodotto solo una copia informe della domanda di ammissione al passivo, che era stata contestata dall'appellante, il quale aveva anche rilevato che mancava qualsiasi prova che i crediti insinuati fossero gli stessi ora richiesti al PilL. e comunque che gli stessi fossero stati ammessi al passivo fallimentare. La Corte d'Appello aveva rigettato tale motivo, limitandosi genericamente ad osservare che l'insinuazione al passivo fallimentare costituisce atto interruttivo della prescrizione e che la stessa decorre nuovamente dalla sentenza di chiusura del fallimento. I giudici di appello non avevano preso in esame tale circostanza e non avevano neppure considerato che il PilL. era stato estromesso da oltre due anni quando era intervenuta la dichiarazione di fallimento della società. Il PilL. richiamava sul punto la sentenza n. 66 del 12 marzo 1999, eccependo che i contributi in questione erano maturati in epoca successiva alla sua estromissione e che comunque all'epoca della dichiarazione di fallimento, era trascorso oltre un anno dalla sua estromissione e che egli non aveva più fatto parte della compagine sociale.

Con il terzo motivo, il ricorrente richiama il terzo motivo di opposizione con il quale aveva dedotto che i contributi, per la maggior parte, si riferivano ad un periodo successivo alla sua estromissione dalla società ed erano maturati dopo un periodo superiore ad un anno, decorrente dalla estromissione e dalla dichiarazione di fallimento della società (intervenuta a distanza di oltre due anni dall'esclusione del PilL.). I giudici di appello avrebbero dovuto prendere atto della intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma di cui all'art. 147 legge fallimentare. La estensione del fallimento al PilL. allorquando erano trascorsi più di dodici mesi dalla sua estromissione dalla società doveva considerarsi del tutto illegittima, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 66 del 1999). La prova di tale estromissione era agevolmente ricavabile da tutta la documentazione prodotta e dalla copia dell'atto di citazione con la quale il PilL. aveva richiesto la restituzione del capitale sociale secondo la dichiarazione di debito della società CAMETO che ne aveva previsto il pagamento per il 30 giugno 1982.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Deve innanzi tutto premettersi che è incensurabile in sede di legittimità, se sonetto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, l'apprezzamento compiuto dal giudice del merito, che ritenga non idoneo il mezzo usato per portare a conoscenza dei terzi il recesso di un socio da una società semplice (Cass. 2639 del 2001, 1559 del 1965; v. anche Cass. 508 del 1991). Parimenti sfugge a qualsiasi censura l'accertamento compiuto dalla Corte in ordine all'individuazione dei contributi richiesti (per i quali il ricorrente deduce genericamente un pagamento parziale o, addirittura, la presentazione di una domanda di regolarizzazione, ovvero la loro scadenza in un periodo successivo a quello della sua estromissione dalla società).

Del tutto irrilevante appare, infine, ai fini indicati nel ricorso, la circostanza che eventualmente il PilL. avesse già iniziato a prestare la propria attività come dipendente di terzi nel giugno 1982.

I giudici di appello hanno osservato che non risultava in alcun modo formalizzato il recesso del PilL. nei confronti della società in nome collettivo CAMETO, e che non vi era comunque alcuna prova che le omissioni contributive si riferissero ad un periodo successivo al momento in cui egli, sia pure in via di fatto, era stato estromesso dalla società.

Il ricorrente rileva che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 12 marzo 1999 n. 66, l'estensione del fallimento della società commerciale di persone al socio illimitatamente responsabile è ammissibile solo se operata entro il limite di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale previsto dagli articoli 10 ed 11 della legge fallimentare. Anche questa censura appare priva di qualsiasi pratica consistenza, mancando in radice, secondo l'incensurabile accertamento compiuto dai giudici di merito, qualsiasi prova della estromissione del PilL. dalla società. In base al principio dell'affidamento, deve ritenersi che il socio receduto senza pubblicità alcuna che proietti all'esterno il recesso, non possa sfuggire al fallimento in estensione, considerato che solo il fallimento garantisce ai creditori il rispetto della par condicio, non raggiungibile con le procedure esecutive individuali, e che non sussiste alcuna norma di legge che escluda la possibilità della pronuncia di fallimento in estensione. Mentre l'art. 147 legge fallimentare stabilisce quale regola generale che il fallimento della società di persone comporta necessariamente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, l'art. 2290, primo comma, codice civile, tempera indirettamente tale principio, nel senso che limita la responsabilità del socio recedente al momento del fallimento, a condizione però che di tale recesso sia stata data adeguata pubblicità, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo stesso.

Ne consegue che, qualora - come nel caso di specie - il recesso non sia stato in alcun nodo pubblicizzato, lo stesso non è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2290. secondo codice civile, con ciò intendendosi che non produce i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario e non è quindi idoneo ad escludere l'estensione del fallimento cominciata ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare (Cass. 11045 del 1999, in senso contrario Cass. 18 marzo 1966 n. 765). Deve, pertanto, escludersi che le previsioni contenute negli articoli 2290, secondo comma, e 2300, terzo comma, codice civile, e nell'art. 147 legge fallimentare, operino su lue piani diversi - come sostenuto dal ricorrente - posto che, al contrario, gli effetti di cui all'art. 147 legge fallimentare si concretizzano sempre, nel caso di socio receduto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2290 secondo comma e 2300 terzo comma codice civile, in conseguenza appunto della tutela dell'affidamento che comporta l'inopponibilità ai terzi del recesso non adeguatamente pubblicizzato. Sotto altro profilo il ricorrente rileva l'intervenuta prescrizione di tutti i contributi richiesti, negando qualsiasi valore intermittivo alla insinuazione al passivo fallimentare e ricordando che in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge del 1995 n. 335, i termini di prescrizione per tutti i contributi, anche per i periodi di tempo precedenti l'entrata in vigore della normativa, sono ridotti da dieci a cinque anni.

Anche questa censura deve essere disattesa.

Quanto all'individuazione dei termini prescrizionali alla fattispecie in esame non occorre neppure prendere specifica posizione in merito al dibattuto problema della retroattività della disposizione di cui all'art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 (sul quale, cfr. su posizioni parzialmente diverse, Cass. nn. 12822 del 2002, 14826 del 2002, 1372 del 2003, 2100 del 2003, 3210 del 2003, 19334 del 2003. 1468 del 2004, 4604 del 2004). Basterà, infatti, rilevare che nel caso di specie per effetto della valida interruzione dei termini operata dalla insinuazione del fallimento, doveva comunque trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 3 comma 10 della legge del 1995 che esclude espressamente l'operatività della nuova disciplina alle contribuzioni relative a periodi anteriori all'entrata in vigore di detta normativa, in presenza di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa stessa. Poiché la domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti della domanda giudiziale al fine della interruzione della prescrizione - con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in analogia con la disposizione dettata dall'art. 945 secondo comma, codice civile (Cass. n. 8990 del 1997) - nel caso di specie deve trovare applicazione la previgente disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, con conseguente operatività del termine decennale previsto dalla legge 153 del 1969, con la sospensione dettata dalla legge n. 638 del 1983, secondo la previsione contenuta nell'art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995. Poiché nel caso di specie il fallimento venne chiuso il 27 settembre 1989, dopo la ripartizione finale dell'attivo, da cui risultava escluso il credito vantato dall'INPS, da tale data iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 26 giugno 1998. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in ad euro 1.300 (milletrecento) per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004