Il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB determina la nullità del contratto
Cassazione civile, sez. I, 21 Gennaio 2020, n. 1193. Pres. Magda Cristiano. Est. Terrusi.
Mutuo fondiario – Limite di finanziabilità – Violazione art. 38 TULB su valore cauzionale corrente del complesso immobiliare – Conseguenze - Nullità dell’intero contratto
Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TULB è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l'attività di impresa. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone
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