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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23115 - pubb. 31/01/2020.

Manipolazione del mercato, sanzioni Consob, divieto del ne bis in idem e verifica della proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate


Appello di Milano, 22 Maggio 2019. Pres. Meroni. Est. Silvia Giani.

Borsa e finanza – Manipolazione del mercato – Applicazione di sanzioni Consob – Divieto del ne bis in idem – Verifica della proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate – Fattispecie

Divieto del ne bis in idem – Cumulo di sanzioni penali – Sospensione della pena – Irrilevanza


In tema di deroga al principio del ne bis in idem, spetta al giudice nazionale il compito di verificare la proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate con riguardo a tutte le circostanze della fattispecie concreta oggetto del giudizio, commisurando la pena alla gravità del fatto commesso, con la conseguenza che il cumulo di sanzioni è ammesso solo se l’insieme delle stesse non risulti eccessivo rispetto alla gravità del fatto concretamente verificatosi, per cui non vi è violazione del ne bis in idem quando le sanzioni penali e quelle amministrative, complessivamente valutate, rispettino il principio di proporzionalità.

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che Consob, nell’irrogare le sanzioni di natura penale sua competenza, abbia ecceduto quanto strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito e che Consob non abbia esplicitato di tenere in considerazione la sanzione penale già comminata, come previsto, ora, espressamente dall’art. 187-terdecies TUF; la citata Autorità avrebbe invece fatto riferimento a criteri astratti senza indicare specifici elementi di valutazione concreta della gravità della condotta, quali l’effettiva incidenza dell’attività commessa sui prezzi del titolo, l’effettivo apporto della condotta tenuta dal soggetto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 187-ter TUF ed altri indici che, per la loro gravità potessero far ritenere che, nel caso di specie, che il cumulo di sanzioni fosse strettamente necessario alla gravità dell’illecito commesso.]

In tema di applicazione del divieto del ne bis in idem, è irrilevante la circostanza che la pena irrogata in sede penale sia stata sospesa; come ha, infatti, rilevato la Corte di Giustizia, tale circostanza “è irrilevante per valutare il carattere strettamente necessario” di una normativa nazionale che preveda, come quella italiana, il cumulo delle sanzioni, poiché dall’art. 50 della Carta emerge che la protezione conferita dal principio del ne bis in idem deve applicarsi alle persone che sono state assolte o condannate con sentenza penale definitiva, comprese quelle alle quali è stata inflitta una sanzione penale sospesa o estintasi per indulto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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