Non ha diritto di surroga nei confronti del Fondo di garanzia il committente che paga i dipendenti del proprio appaltatore
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 Gennaio 2020, n. 33. Pres. Manna. Est. Daniela Calafiore.
Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia INPS - Committente che corrisponde i trattamenti retributivi ed il tfr - Diritto di surroga quale avente diritto del lavoratore - Azione di accertamento - Interesse ad agire - Esclusione - Ragioni
Il committente che, in forza dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un'obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest'ultimo verso l'appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo titolo per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982, è privo di interesse ad agire, nei confronti dell'INPS, in relazione alla domanda di mero accertamento del diritto di sostituirsi al lavoratore nell'erogazione della prestazione dovuta dal Fondo suddetto. (massima ufficiale)