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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23048 - pubb. 25/01/2020.

Equa riparazione: la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non requisito di ammissibilità della domanda


Cassazione civile, sez. II, 03 Gennaio 2020, n. 11. Pres. Petitti. Est. Rossana Giannaccari.

Opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta a giudice incompetente - "Translatio iudicii" - Necessità - Fondamento


In materia di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, la competenza del giudice adito costituisce presupposto processuale e non già requisito di ammissibilità della domanda, sicché la corte d'appello, adita con l'opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge, ove ritenga di non essere investita della competenza a provvedere, non può rigettare la domanda, ma deve dichiarare la propria incompetenza e, indicato il giudice competente, fissare il termine di riassunzione del procedimento in applicazione dell'art. 50 c.p.c. (massima ufficiale)

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