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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2300 - pubb. 20/07/2010.

Estensione del fallimento ai soci non occulti, termine annuale e legittimazione del curatore


Appello di Lecce, 03 Marzo 2010. Est. Lucia Esposito.

Società di persone – Giudizio per dichiarazione di fallimento – Contemporanea pendenza del giudizio per dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili – Litispendenza – Esclusione – Diversità degli elementi identificativi dell'azione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Audizione del debitore – Attività delegabile al giudice relatore – Legittimità.

Dichiarazione di fallimento della società di persone – Successiva estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non occulti – Legittimazione attiva del curatore – Sussistenza.

Estensione del fallimento al socio non occulto illimitatamente responsabile di società di persone – Dichiarazione successiva al fallimento della società – Decorrenza del termine annuale dal fallimento della società – Preclusione – Sussistenza. (20/07/2010)


Tra il giudizio per dichiarazione di fallimento della società e quello per l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili non vi è alcun rapporto di litispendenza diversi essendo gli elementi identificativi dell'azione quali le parti (la società nel primo, i soci nell’altro), il petitum (il fallimento della società a fronte del fallimento dei soci) nonchè la causa petendi (l'insolvenza e le altre condizioni richieste per il fallimento della società nell’un caso e le condizioni per l'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile nell’altro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del giudizio per dichiarazione di fallimento, l’incombente relativo all'audizione delle parti può legittimamente essere delegato dal collegio al giudice relatore, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto alla difesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dopo che sia stato dichiarato il fallimento della società, il curatore è legittimato a formulare la richiesta del fallimento in estensione non solo del socio occulto illimitatamente responsabile, così come prevede l'articolo 147, comma 4, legge fallimentare, ma anche del socio non occulto illimitatamente responsabile che, a causa di anomalie nel procedimento fallimentare, non sia stato dichiarato fallito con la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fallimento del socio non occulto illimitatamente responsabile che, a causa di anomalie del procedimento fallimentare, non sia stato dichiarato con la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società, deve essere dichiarato entro un anno da detto fallimento, evento, questo, che determina lo scioglimento della società ed è più che idoneo, al pari della cancellazione dal registro delle imprese, ad offrire ai terzi sufficienti garanzie di conoscenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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