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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22981 - pubb. 14/01/2020.

Valutazione dello stato di insolvenza in prospettiva dinamica: un interessante decreto del Tribunale di Benevento


Tribunale di Benevento, 18 Dicembre 2019. Pres., est. Monteleone.

Fallimento e liquidazione giudiziale – Stato di insolvenza ex artt. 5 l.f., 14 e 15 CCII – Descrizione – Insolvenza prospettica – Criteri di individuazione – Onere della prova


L'indagine sullo stato di insolvenza non deve identificarsi automaticamente con il mero dato contabile, deve invece compiersi in una “prospettiva dinamica", volta a valutare le condizioni economiche dell'impresa in un lasso di tempo futuro ancorché contenuto.

Se a tali direttive può farsi ricorso per giungere a dichiarare il fallimento di un imprenditore la cui insolvenza non è ancora attuale, ma verrà a manifestarsi con certezza in un arco temporale comunque ristretto (c.d. insolvenza prospettica), a maggior ragione la stessa valutazione può compiersi a contrario, per escludere l'insolvenza dell'imprenditore che si trovi in uno stato di difficoltà solo temporanea, quando emerga che detto stato è superabile attraverso la ordinaria prosecuzione dell'attività di impresa.

La necessità di una valutazione prospettica dell’insolvenza è insita nella stessa definizione del presupposto ex art. 5, l. fall., non potendosi altrimenti distinguere la mera difficoltà transitoria dalla incapacità strutturale e permanente.

Inoltre, l'assunto è confermato dalla disciplina civilistica dell'inadempimento laddove l'art. 1218 c.c. esclude la "sanzione" del risarcimento del danno per il debitore che sia inadempiente per causa a lui non imputabile; a maggior ragione lo stesso inadempimento non potrà essere assunto ad indizio rivelatore dello stato di insolvenza, dovendosi perciò escludere, a meno che non ricorrano ulteriori elementi sintomatici, lo stato di insolvenza di cui all’art. 5 l. fall.

In conformità al riparto dell'onere probatorio previsto dalla norma civilistica di cui all’art. 1218 c.c., anche in sede prefallimentare la prova della non imputabilità dell'inadempimento, volta ad escludere la ricorrenza dell'insolvenza, dev'essere fornita dal debitore e tale onere deve considerarsi assolto quando il resistente dimostri la titolarità di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A., in quanto la nota ed invalsa prassi dei ritardi nei pagamenti da parte di quest'ultima rappresenta certamente una causa estranea alla sfera di controllo del debitore, tale da rendere l'inadempimento non imputabile.

Questa soluzione realizza il miglior bilanciamento degli interessi in gioco: permette all'impresa di continuare ad operare sul mercato e consente ai creditori di essere soddisfatti in maniera fisiologica e, presumibilmente, comunque più rapida di quanto avverrebbe attraverso la partecipazione ad una procedura concorsuale.

Infatti, nell'indagine del tema dell'insolvenza prospettica, va tenuto presente che le procedure vanno intese non per porre rimedio ex post a situazioni dannose, come ad esempio accade con le azioni revocatorie, bensì alla luce della loro evoluzione imposta dalle direttive europee, come strumenti di emersione tempestiva della crisi con lo scopo di ridurre al minimo l'impatto della stessa ed il pregiudizio delle ragioni creditorie.

Invero, la irreversibilità della crisi consiste sempre in una previsione negativa sulla possibilità che i creditori possano trovare integrale soddisfazione, in presenza, tuttavia, di un limbo, soventemente ricorrente, in cui la crisi non si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori: diviene così importante capire quando si è di fronte alla c.d. insolvenza prospettica o ad una vera e propria crisi più o meno grave, tenendo presente che l'insolvenza prospettica non può che essere legata ad un orizzonte temporale molto contenuto, perché quanto più la prognosi è lontana nel tempo, tanto più si possono inserire nel meccanismo imprenditoriale fattori nuovi ed imprevedibili.

Soccorre qui il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di imminente entrata in vigore, laddove l'insolvenza prospettica assume rilevanza come situazione di pericolo che giustifica la segnalazione interna affidata all'organo di controllo o quella esterna affidata ai creditori istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 e 15.

Finalità precipua infatti del nuovo costrutto normativo è il risalto dato a tale condizione dell'impresa nell'ambito delle misure di allerta (cfr. artt. 12 e ss), che ha lo scopo di adottare, tempestivamente, strumenti di prevenzione dell'insolvenza e non certo quello di consentire una indiscriminata declaratoria di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) di tutte le imprese che, in una prospettiva anche abbastanza prossima (sei mesi appunto), potrebbero non essere in grado di far fronte alle scadenze dei propri debiti.

E' questo il motivo per cui, evolutivamente, il concetto di insolvenza prospettica deve essere declinato nella fattispecie concreta con la necessaria prudenza, tenendo di volta in volta conto della situazione dell'impresa e della sua eventuale complessità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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