Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22975 - pubb. 11/01/2020

Estinzione anticipata del finanziamento: diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito e ripetibilità dei costi up front

ABF, 11 Dicembre 2019. Pres., est. Lapertosa.


Estinzione anticipata del finanziamento - Diritto del consumatore alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito - Costi up front



A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring. (1) (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli


Il testo integrale


(1) La decisione dell’ABF si inserisce nel solco della precedente disposizione della Banca d’Italia del 5/12/19, secondo cui “quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. upfront), la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).


Testo Integrale