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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22898 - pubb. 18/12/2019

Ricorso per cassazione: produzione di copia del provvedimento impugnato priva della attestazione della data di deposito della sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2019, n. 31214. Pres. De Stefano. Est. Rubino.


Ricorso per cassazione – Onere di produzione della copia autentica del provvedimento impugnato – Copia priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza – Inammissibilità del ricorso



E’ improcedibile il ricorso per cassazione ove, in luogo della copia autentica del provvedimento impugnato, sia stata depositata una copia analogica, munita di firma digitale, che reca nel testo la data di stesura del provvedimento indicata dall’estensore e certificata dall’avvocato come conforme alla copia informatica dell’atto presente nel fascicolo informatico del procedimento dal quale è stata estratta priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza.

Occorre infatti distinguere nettamente, anche nel processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’ufficio di cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al cancelliere: solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determina gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Deve pertanto essere condiviso il principio secondo cui in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

[Nella specie la ordinanza collegiale impugnata, depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore, senza la attestazione di deposito del Cancelliere e il numero identificativo della ordinanza che ne attesti la pubblicazione e l’inserimento nel relativo registro. Non viene peraltro in soccorso la disposizione del D.L. 18 ottobre 2010, n. 179, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012 -introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 11 agosto 2014, n. 114- che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale", essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico") ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di cancelleria relativa alla "pubblicazione" del provvedimento.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Michele Padovani


Ragioni in fatto e in diritto della decisione

A.B. propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., illustrato da memoria, nei confronti di Banco di Napoli s.p.a., Banca IFIS s.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., IBI Banca s.p.a., DIPODI società cooperativa agricola, Equitalia Sud s.p.a., Banca di credito cooperativo del lametino, P.L. , Italfondiario s.p.a., B.C. , Credito Fondiario, Banco di Napoli Intesa S.Paolo, per la cassazione della ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., contro il provvedimento adottato dal g.e. del Tribunale di Lamezia Terme con il quale è stata respinta l’opposizione proposta dal Z. avverso l’aggiudicazione disposta a seguito di vendita senza incanto tenuta dal professionista delegato.

Assume che:

- era rimasto aggiudicatario di due lotti a seguito di una vendita senza incanto gestita da un professionista delegato;

- al momento di chiedere il certificato di destinazione urbanistica, subito prima di versare il saldo prezzo, apprendeva che i terreni oggetto dell’aggiudicazione avevano solo vocazione agricola e non industriale-artigianale come indicato nell’avviso di vendita, essendo stata la precedente destinazione, riportata nell’avviso di vendita, modificata dal nuovo strumento urbanistico;

- proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., contro il provvedimento di aggiudicazione;

- il g.e. (premesso che non fosse ammissibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, contro gli atti del professionista delegato) riqualificava l’impugnativa proposta come reclamo ex art. 591 ter c.p.c., e lo rigettava, dichiarando il Z. decaduto dall’aggiudicazione e disponendo l’incameramento della caparra.

Contro il provvedimento il Z. proponeva reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. e art. 669 terdecies c.p.c.

Il reclamo veniva rigettato dal Tribunale di Lamezia, il quale escludeva che l’avviso di vendita fosse viziato, in quanto il nuovo strumento urbanistico non era stato all’epoca ancora definitivamente approvato, ed escludeva anche che l’ipotesi verificatasi fosse riconducibile alla vendita di aliud pro alio.

Il Z. propone ricorso per cassazione contro tale provvedimento collegiale di rigetto del reclamo, premettendo, quanto all’ammissibilità della impugnazione, che fino al 2015 l’ordinanza del g.e. che decideva del reclamo contro le operazioni del professionista delegato era impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, successivamente solo col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; e sostiene che questa particolare ordinanza emessa in sede di reclamo sia ricorribile per cassazione, a differenza delle altre ordinanze emesse in sede di reclamo, in conseguenza della genesi storica dell’istituto.

Nel merito, deduce la violazione degli art. 581 e 587 c.p.c., nonché dell’art. 173 quater disp. att. c.p.c. e degli artt. 1418, 1325, 1427, 1428, 1429 e 1346 c.c.

Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità della aggiudicazione, perché viziata da un errore essenziale che inficiava l’avviso di vendita, per la mancata indicazione delle risultanze del certificato di destinazione urbanistica. Ripropone la questione della configurabilità dell’aggiudicazione di bene non edificabile in difformità da quanto indicato nell’avviso di vendita, come vendita di aliud pro alio.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati. Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene che il ricorso, comunque inammissibile, debba essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in quanto, con situazione del tutto analoga a quanto verificatosi nel caso deciso da Cass. n. 14875/2019, il suo deposito non è stato accompagnato dal deposito di una copia autentica del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 369 c.p.c. È stata depositata infatti esclusivamente una copia analogica della ordinanza impugnata, munita di firma digitale, che reca nel testo la data di stesura del provvedimento indicata dall’estensore (1.3.2018) ed è certificata dall’avvocato come conforme alla copia informatica dell’atto presente nel fascicolo informatico del procedimento, dal quale è stata estratta, ed è priva della attestazione di cancelleria della data di deposito della sentenza.

Orbene l’art. 133 c.p.c., non modificato dalla disciplina normativa del processo telematico (DL 18.10.2012 n. 79 conv. con mod. in. L. 17 dicembre 2012, n. 221), dispone al comma 1, che "la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata”, ed al comma 2 che "il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma...".

Quanto alla interpretazione della norma questa Corte a Sezioni Unite è venuta a chiarire, in ordine all’attività demandata al Cancelliere, che " si tratta di un deposito sui generis sia perché non serve (solo) a custodire la cosa ma (innanzitutto) ad attuarne la pubblicazione (rappresentando lo strumento individuato a questo scopo dal legislatore) sia perché la norma si riferisce chiaramente ad un deposito "in cancelleria" del quale il cancelliere dà atto in calce alla sentenza, ed è evidente che un deposito effettuato presso un ufficio pubblico non può risolversi nella semplice traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere, risultando assolutamente indispensabile (in relazione alle conseguenze che debbono trarsene) che esso abbia carattere ufficiale e cioè che nel luogo individuato per il deposito (la cancelleria) questo risulti ufficialmente. Ma il "deposito in cancelleria" non può "risultare" ufficialmente se non a seguito dell’inserimento dell’atto oggetto di deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la suddetta cancelleria, con assegnazione del numero identificativo, non fosse altro perché una sentenza non identificabile non può neppure risultare ufficialmente depositata. È pertanto l’inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze il "mezzo" attraverso il quale si realizza ufficialmente il "deposito in cancelleria" della sentenza e, al contempo, la pubblicità necessaria alla conoscibilità della stessa, essendo questo peraltro l’unico modo per attribuire significato ad una norma prevedente un deposito che è "strumento" della pubblicazione e al contempo con essa coincide." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 18569 del 22/09/2016).

Occorre dunque distinguere nettamente, anche nel processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del Giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’Ufficio di Cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al Cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determina gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c..

Condivide, pertanto, il Collegio il principio secondo cui "in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati" (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018).

Nella specie la ordinanza collegiale impugnata, depositata dal ricorrente reca soltanto la firma digitale del presidente del collegio e del consigliere estensore e la decisione risulta adottata in data 1.3.2018. Manca sia la attestazione di deposito del Cancelliere sia il numero identificativo della ordinanza che ne attesti la pubblicazione e l’inserimento nel relativo registro.

Non viene peraltro in soccorso la disposizione del D.L. 18 ottobre 2010, n. 179, art. 16 bis, comma 9 bis, conv. in L. n. 221 del 2012 -introdotta dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. a), conv. con mod. in L. 11 agosto 2014, n. 114- che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice "anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale", essendo appena il caso di osservare come la norma attribuisca al difensore il potere di certificazione pubblica delle "copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico") ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla "pubblicazione" del provvedimento.

2. Si aggiunga che il deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, munita di data certa a mezzo della certificazione di cancelleria, è finalizzato in primo luogo alla verifica della tempestività della proposta impugnazione e la sua mancanza potrebbe essere superabile, ai fini della verifica della tempestività, soltanto ove il ricorso superasse la c.d. "prova di resistenza", ovvero soltanto laddove risultasse che esso è in ogni caso tempestivo per essere stato notificato nei sessanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (v. Cass. n. 17066 del 2013: "Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2"). Nel caso di specie, poiché l’ordinanza collegiale reca nel testo la data 1.3.2018, a far valere la data che compare sul testo del provvedimento, esso non supererebbe la prova di resistenza e dovrebbe comunque esser dichiarato tardivo perché è stato notificato solo in data 25.6.2018, ovvero oltre i sessanta giorni.

3. Deve in ogni caso puntualizzarsi che, come suggerito dalla proposta, il ricorso avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. n. 11817 del 2018, riferito alla disciplina precedente alle modifiche normative introdotte nel 2015 ma ugualmente applicabile anche dopo l’entrata in vigore di esse: "La norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel comma 2, dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.", dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c."

Dopo la sentenza richiamata nella proposta e nello stesso solco decisionale è peraltro intervenuta Cass. n. 12238 del 2019, che, previa una completa ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 591 ter c.p.c., conduce come il precedente citato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo contro il provvedimento del g.e. emesso in sede di 591 ter c.p.c.: "L’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7".

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019.